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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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284 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Volendo constatare quale sia, oggigiorno, la disciplina delle altre due figuredi trespass to the person, ci accorgiamo che mentre l’assault è, anch’esso,sanzionabile solamente per dolo, il false imprisonment è ancora un illecitoa responsabilità oggettiva ( 57 ).Come preannunciato, il trespass to the person non è stato l’unico tort adaver perso importanza a causa della vis expansiva del tort of negligence. Vittimaillustre è stata anche la private nuisance, illecito il cui elemento materialepuò essere costituito sia dai danni fisici cagionati ad un bene immobile(terreno o edificio) sia dalle immissioni, sonore od olfattive, che limitano ilgodimento di un tale tipo di bene.L’esempio di due fondi attigui è quello che meglio si presta ad illustrarele particolarità della materia in esame. Supponiamo, pertanto, che i signoriA e B siano i titolari di due fondi confinanti. In passato, la giurisprudenza ingleseè stata del parere che, qualora A danneggiasse il fondo di B o permettesseche vi giungessero immissioni dal proprio fondo, la responsabilità di Afosse di tipo oggettivo (strict liability). Col tempo, tuttavia, si è chiarito chela responsabilità di A è oggettiva solo qualora il danno da lui cagionato siastato conseguente ad un’azione (action) di A medesimo, consistente, adesempio, nell’aver costruito una determinata opera sul proprio fondo o nell’avervisvolto determinate attività. Ove, viceversa, il danno al fondo di B siaderivato da un’omissione (omission) di A, quest’ultimo potrà essere giudicatoresponsabile solo ove venga rilevata una sua colpa. Ciò può accadereove A non intervenga per far cessare una situazione, potenzialmente dannosaper B, venutasi a creare sul proprio fondo a causa di forze naturali o perl’intervento di terzi. Si pensi, ad esempio, alle radici degli alberi del fondo diA che, crescendo, potrebbero cagionare danni al fondo attiguo, oppure alleopere che terze persone potrebbero aver fatto sul fondo di A senza il suoconsenso. In casi come questi viene a crearsi lo schema per cui la privatenuisance, tradizionalmente sanzionabile per responsabilità oggettiva, vienesanzionata sulla base dell’elemento della colpa, la quale, a sua volta, tendead essere rilevata dal giudice con i parametri utilizzati nell’ambito del tort ofnegligence. In particolare, l’autorità giudiziaria dovrà individuare, in capo alresponsabile, l’esistenza di un duty of care finalizzato ad evitare il danno.( 57 ) Cfr. Elliott and Quinn, op. cit., pp. 252 e 255. Riguardo all’assault, aggiungiamo che,estrinsecandosi esso in una “minaccia”, ci sembrerebbe difficile configurare una sua sanzionabilitàsulla base della semplice colpa. Discorso a parte va poi fatto per capire se i principienunciati nelle controversie citate siano applicabili anche alle altre tipologie di trespass. Indottrina ci si chiede, ad esempio, se la regola formulata nella causa Letang v Cooper possa essereapplicata anche nell’illecito di trespass to goods e, dopo aver proposto una risposta affermativa,si specifica che una simile estensione non è ancora stata ufficialmente enunciata dallagiurisprudenza (cfr. Harpwood, op. cit., p. 363).

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