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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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276 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Notiamo, innanzitutto, la differenza tra il requisito della prevedibilitàdel danno cui si fa riferimento nel presente contesto, e quello della foreseeability,intesa come requisito integrante del duty of care, di cui abbiamoparlato al punto A del par. 4. In tema di duty of care, ad un soggetto si chiededi prevedere quali persone, o categorie di persone, possano subire pregiudiziodalla sua azione od omissione. In tema di remoteness, invece, il potenzialeresponsabile deve prevedere quale tipo di danno (kind of damage) possaverosimilmente scaturire dal suo comportamento ( 32 ). La giurisprudenzainglese ha infatti stabilito il principio per cui, chi ha cagionato un determinatotipo di danno, potrà essere ritenuto responsabile di esso solo qualora ildanno medesimo, in virtù delle sue caratteristiche specifiche, abbia potutoessere valutato come “prevedibile” al momento in cui il suo autore ha tenutoil comportamento che lo ha cagionato. Un esempio dell’applicazione ditale principio ci è offerto dalla causa The Wagon Mound (No. 1) [1961], originatadal fatto che il convenuto, proprietario di una nave, aveva negligentementepermesso che il personale di bordo scaricasse petrolio nel porto diSydney. Tale petrolio, galleggiando, arrivò a lambire la banchina dell’attore,sulla quale alcuni operai stavano eseguendo lavori di saldatura. Costorocontinuarono il loro lavoro nonostante la presenza del petrolio, in quantoera stato loro detto (in maniera poi giudicata “non negligente”) che vi era sicurezzanell’uso della fiamma ossidrica anche in presenza di petrolio in acqua.Alcune scintille, tuttavia, incendiarono dei frammenti di cotone chegalleggiavano unitamente al petrolio; dopodiché il petrolio stesso presefuoco determinando l’incendio dell’intera banchina. Orbene, la giurisprudenzanon ritenne responsabile il convenuto del tort of negligence relativamenteall’incendio, in quanto accertò che l’eventualità che il petrolio prendessefuoco in acqua non era prevedibile in quelle particolari circostanze.Soltanto un danno da inquinamento, affermarono i giudici, poteva ritenersiprevedibile a seguito del comportamento negligente del convenuto ( 33 ).Più arduo è tracciare una differenza tra la disciplina della remoteness e lelimitazioni alla responsabilità dell’agente dovute a ragioni di policy, di cuiabbiamo trattato nel par. 4 al punto D. Parte della dottrina sembra voler affermareche il concetto di remoteness derivi proprio da esigenze di politicadel diritto, allorché rileva come la limitazione di responsabilità di cui è portatoreil concetto in esame sia voluta dall’ordinamento per motivi di “legal( 32 ) Non sono, tuttavia, mancati casi in cui è stato difficile capire se la prevedibilità di undato accadimento fosse da valutarsi nell’ambito del duty of care o in quello della remoteness(cfr. Harpwood, Modern Tort Law, 6 th ed., London, Cavendish, 2005-repr. 2006, p. 176).( 33 ) Si veda il resoconto dei fatti della causa esposto in Hodgson and Lewthwaite, TortLaw, Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 108-109, e in Elliott and Quinn, op. cit., p.100.

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