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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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262 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011L’eventuale alterazione del valore economico della prestazione, infatti,non equivale ad eventuale incertezza sul quantum, in ragione del fatto chevalore economico e quantum sono concetti che attengono ad aspetti diversidella prestazione. Come è stato correttamente segnalato in dottrina, il primoesprime una valutazione in termini meramente economici mentre il secondoinerisce alla « fisicità » della prestazione, da individuarsi avendo riguardoalla specificità dell’oggetto ovvero facendo ricorso ai criteri del numero,del peso e della misura ( 47 ). In ragione di tali rilievi pare quindi condivisibilela configurazione dei contratti di borsa quali contratti commutativiad alea normale illimitata, ove le fluttuazioni delle quotazioni di mercatorientrano nell’ambito dell’alea economica (id est il rischio) del contrattoprescelto dalle parti e che, come tale, viene posta a carico esclusivo dei contraenti.A tale ricostruzione potrebbe opporsi che l’illimitatezza sia, di per sé,concetto incompatibile con quello di normalità e che, in altri termini, peraversi alea normale sarebbe necessario individuare un limite, oltrepassato ilquale l’alea non potrebbe essere qualificata come normale.In proposito, tuttavia, vale ricordare che ai fini dell’accertamento dellanormalità dell’alea assurgono ad elementi di valutazione sia il tipo contrattualeprescelto dalle parti, sia il contratto posto in essere in concreto. Ciòconsiderato, potrà ben verificarsi il caso – ed è, appunto, quello dei contrattidi borsa – in cui in ragione dei citati criteri sia possibile individuare fattispeciein cui l’alea, sebbene non circoscritta entro limiti predeterminati,può essere considerata normale. Alla luce di ciò, pertanto, pare che non visiano ragionevoli argomenti per respingere il concetto di alea normale illimitataassumendo che la normalità implicherebbe necessariamente l’esistenzaun suo ontologico limite; l’indagine condotta ai fini dell’accertamentodella normalità dell’alea può infatti evidenziare fattispecie in cui l’aleasi profila illimitata proprio in quanto connaturale alla specifica operazioneeconomico contrattuale voluta dalle parti.( 47 ) Così Dalmartello, Adempimento e inadempimento nel contratto di riporto, Padova,1958, p. 328, nota 173 bis il quale osserva che «Agli effetti della individuazione [. . .] della prestazionecontrattuale, il criterio del valore economico è del tutto irrilevante. Le prestazioni si individuanoo per i connotati specifici del loro oggetto (la tal cosa, il tal fondo); o in base ai criteri fisicidel numero, peso e misura [. . .]: e non già per il loro valore » e che «La prestazione di un determinatooggetto o di una data quantità di cose rimane, sotto l’aspetto giuridico, sempre la stessa,sia che quell’oggetto o quella quantità valga 10, sia che valga 100; non diventa un’altra, perchéquell’oggetto o quella quantità vale oggi 100, mentre ieri valeva solo 10 ».

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