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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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ENCICLOPEDIA 261suoi effetti giuridici, dipendenti non da un rischio esterno, ma dal diritto potestativodi scelta attribuito ad una parte » e che, pertanto, « qualsiasi limitequantitativo della supposta eccessiva onerosità è irrilevante, se essa dipendeda eventi che devono essere presi in considerazione come prevedibili da tutti isoggetti che intendono operare in borsa » ( 44 ). La giurisprudenza, quindi, anchesulla scorta della concezione strutturale del contratto aleatorio, ha delineatochiaramente la linea di confine esistente tra contratti ad alea normaleillimitata e contratti aleatori che, a ben vedere, risultano accomunati solamentedalla impossibilità di applicare la disciplina della risoluzione per eccessivaonerosità sopravvenuta. In particolare, la distinzione tra le due fattispecierisiede nel fatto che mentre i contratti ad alea normale illimitata sonocontratti commutativi in cui l’evento futuro ed incerto influisce solo edesclusivamente sul valore economico delle prestazioni – che sono certe edeterminate sin dall’inizio e rimangono tali anche dopo l’eventuale oscillazionedi valore – nei contratti aleatori l’alea incide sull’esistenza o sulla determinazionedi una delle prestazioni ( 45 ).Orbene, posto che nei contratti di borsa l’evento incerto, ossia il rischiodi oscillazioni del corso dei titoli, non vale a rendere incerte le prestazioni,né sotto il profilo dell’esistenza né tantomeno sotto il profilo della individuazione,non ricorrono gli estremi tipici – incertezza sull’an o sul quantum– per poter configurare la figura del contratto aleatorio ( 46 ).( 44 ) Cass., 4 agosto 1988, n. 4825, in Giur. it., 1988, I, 1, p. 1700 ss. con nota di Alpa. Allastregua dei principi individuati sono stati ritenuti ricompresi nel concetto di alea normale anchei provvedimenti emessi dalle autorità preposte alla borsa che avevano modificato il corsodei titoli e le basi delle negoziazioni. Nello stesso senso Cass., 27 novembre 1990, n. 11412, inForo it., 1991, I, c. 2149; Cass., 23 febbraio 1993, n. 2338, in Foro it., 1993, I, c. 2192, ove si leggeche anche l’operatore occasionale deve presupporre la variabilità delle regole del mercato,ivi comprese quelle dovute a modificazioni normative. Anche secondo Trib. Firenze, 30 gennaio1986, in Giur. comm., 1988, II, p. 818 con nota di Giuliani «il rischio massimo assunto dalcompratore del premio è stato fin dall’origine predeterminato nell’ammontare del premio stesso,per cui la situazione del mercato azionario mai avrebbe potuto determinare uno squilibrio delleprestazioni contrattuali non previsto in sede di stipulazione, o tale, comunque, da superare l’aleanormale del contratto »; App. Genova, 9 maggio 1984, in Foro it., 1985, I, c. 226; App. Torino, 17aprile 1984, in Giur. it, 1985, I, 2, p. 626 con nota di Irrera; Pretura Barletta, 6 agosto 1981(ord.), in Banca, borsa, tit. di credito, 1984, II, p. 412; Trib. Bolzano, 23 febbraio 1983, in Banca,borsa, tit. di credito, II, p. 484.( 45 ) Così Maresca, Alea contrattuale e contratto di assicurazione, Napoli, 1979, p. 49; intermini analoghi anche Gabrielli, Tipo negoziale, prevedibilità dell’evento e qualità della partenella distribuzione del rischio, in Giur. it., 1986, I, 1, p. 1715.( 46 ) Maresca, Alea contrattuale e contratto di assicurazione, Napoli, 1979, p. 87; Bianchid’Espinosa, I contratti di borsa. Il riporto, in Trattato di dir. civile, diretto da Cicu e Messineo,Milano, 1969, p. 383.

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