ENCICLOPEDIA 259terminato e fissato nell’interesse di entrambi i contraenti che non possonoadempiere o chiedere l’adempimento prima della scadenza di esso. Da taleipotesi si distingue il contratto a contanti per il fatto che il termine è fissatosolo nell’interesse del venditore che, pertanto, ove lo ritenga opportunopuò eseguire il contratto in anticipo rispetto alla scadenza ( 36 ).Il tratto caratterizzante dei citati contratti risiede nel fatto che le prestazionicui le parti si obbligano sono fortemente ancorate alle oscillazioni deimercati e, proprio in ragione di tale stretta connessione, possono subiremodificazioni di valore anche notevolissime. Tuttavia, pur trattandosi dicontratti soggetti a fluttuazioni che, in ipotesi, possono spingersi sino all’infinito,la giurisprudenza è incline ad escludere l’applicazione delle normesulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.Al fine di giustificare l’inapplicabilità della citata disciplina è stata affermatala natura aleatoria dei contratti di borsa ( 37 ) che, in quanto fortementeconnotati dall’intento speculativo delle parti, sarebbero assimilabili al giocoed alla scommessa ( 38 ). La tesi dell’aleatorietà dei contratti di borsa è statacondivisa anche dalla giurisprudenza, in verità alquanto risalente e minoritaria,che con riferimento alla vendita a termine di titoli di credito, compresaquella a premio, ha ammesso la natura aleatoria del contratto rilevandoche l’eventuale aumento del rischio « è quello che nei contratti “certi” è l’aumentodi valore o di costo della prestazione (o la diminuzione della controprestazione):esso si risolve cioè in una maggiore onerosità » ( 39 ).Deve tuttavia rilevarsi che accanto alla citata impostazione, che continuaa godere di un certo credito ( 40 ), si è consolidata l’opinione – diffusa in( 36 ) Galgano, Titoli di credito, sub artt. 1992 – 2027, in Commentario del codice civile Scialoja– Branca, Roma, 2010, p. 85 ss.( 37 ) Deve segnalarsi che rimangono estranei al dibattito circa l’inquadramento giuridico icontratti differenziali che sono, di per sé, contratti aleatori, come notano Di Giandomenico,Il contratto e l’alea, Padova, 1987, p. 303; Scalfi, Corrispettività e alea nei contratti, Milano,1960, p. 136, nota 51; Ascarelli, Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca, borsa e tit. di credito,1958, I, p. 450.( 38 ) In senso critico, sul punto, Gabrielli, Contratti di borsa, contratti aleatori e alea convenzionaleimplicita, in Banca, borsa e tit. di credito, 1986, I, p. 575.( 39 ) Pretura Milano, 22 giugno 1957, in Banca, borsa e tit. di credito, 1958, II, p. 150 ss. connota di Bianchi d’Espinosa; il caso esaminato dalla Pretura milanese aveva ad oggetto l’improvvisasospensione delle operazioni ad opera di agenti di cambio della borsa di Milano. Siveda anche Pretura Roma, 13 gennaio 1982 (ord.), in Giust. civ., 1982, I, p. 14, con nota diScarpa; Coltro Campi, Considerazioni sui contratti a premio e sull’aleatorietà dei contratti diborsa, in Riv. dir. comm., 1958, I, p. 380.( 40 ) Recentemente si segnala Trib. Ivrea, 1° settembre 2005, in Contratti, 2006, p. 260 ss.commentata da Baraldi, in questa rivista, 2007, p. 607 ss. la quale ha ritenuto «che l’operazioneeconomica sottesa all’acquisto di warrants abbia funzione speculativa, scontando essa una in-
260 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011giurisprudenza ( 41 ), ed ampiamente condivisa in dottrina ( 42 ) – secondo cuii contratti di borsa dovrebbero essere annoverati tra i contratti commutativiad alea normale (ancorché) illimitata.L’espressione alea normale illimitata, infatti, sarebbe indicativa (e prerogativa)di fattispecie contrattuali nelle quali qualsiasi tipo di variazione divalore delle prestazioni può essere ritenuta normale e prevedibile dalle parti,senza che ciò possa determinare la sopravvenuta eccessiva onerosità dellaprestazione. In particolare nei contratti di borsa, in ragione della peculiaritàdell’ambiente in cui vengono stipulati e della stretta connessione tra ilvalore delle prestazioni e l’andamento dei mercati finanziari, si presumeche le parti debbano prendere in considerazione l’eventualità che le prestazionidedotte in contratto possano subire delle variazioni che, per quantopossano essere elevate, non saranno mai tali da superare il parametro dellanormalità.La giurisprudenza si è soffermata sull’illimitatezza dell’alea normaleesaminando fattispecie relative a contratti di borsa a premio con facoltàsemplice ‘dont’( 43 ). La Corte di Cassazione ha ritenuto di propendere per laricostruzione dei citati contratti quali contratti commutativi ad alea normaleillimitata osservando che alla diversa configurazione in termini di contrattoaleatorio si opponeva il fatto che risultavano « ben individuate nellostesso la natura e la quantità delle prestazioni, la loro scadenza e la loro concretaesigibilità, e non essendovi quindi incertezza sull’an e sul quantum deidubbia natura aleatoria del contratto di opzione connesso » ed ha definito il warrant «strumentofinanziario [. . .] caratterizzato da un’alea intrinseca, essendo del tutto incerto il risultato economicoa cui tende l‘investitore a causa della normale fluttuazione dei valori borsistici ».( 41 ) App. Genova, 9 maggio 1984, in Foro it., 1985, I, c. 266; App. Torino, 17 aprile 1984, inForo it., 1985, I, c. 632; Pretura Barletta, 6 agosto 1981 (ord.), in Banca, borsa e tit. di credito,1984, II, p. 412 ss.; Trib. Bolzano, 23 febbraio 1983, in Banca, borsa e tit. di credito, II, p. 484 ss.( 42 ) Gambino, L’assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, Milano, 1964, p. 84; Bianchid’Espinosa, I contratti di borsa. Il riporto, in Trattato di diritto civile e commerciale, fondatoda Cicu e Messineo, Milano, 1969, p. 389; Ruoppolo, Le borse e i contratti di borsa, Torino,1970, p. 184; Serra, I contratti di borsa a premio, Milano, 1971, p. 79. In senso contrario, recentemente,Balestra, Il contratto aleatorio e l’alea normale, in Le monografie di <strong>Contratto</strong> e<strong>impresa</strong>, Padova, 2000.( 43 ) Secondo Cass., 4 agosto 1988, n. 4825 in Giur. it., 1988, I, 1, p. 1700 ss. si tratta di contratto«con il quale il compratore acquista la facoltà di decidere se ritirare il quantitativo pattuitodi titoli al prezzo base maggiorato del premio, o pagare il premio ». In dottrina Serra, I contrattidi borsa a premio, Milano, 1971, p. 241 e Coltro Campi, Considerazioni sui contratti a premioe sulla aleatorietà dei contratti di borsa, in Riv. dir. comm., 1958, I, p. 380 qualificano la fattispeciein termini di opzione; Bianchi d’Espinosa, I contratti di borsa. Il riporto, Milano, 1969, p.459 ravvisa un contratto con obbligazione alternativa; Messineo, Operazioni di borsa e di banca,Milano, 1966, p. 98 propende per la tesi del recesso.
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