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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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ENCICLOPEDIA 259terminato e fissato nell’interesse di entrambi i contraenti che non possonoadempiere o chiedere l’adempimento prima della scadenza di esso. Da taleipotesi si distingue il contratto a contanti per il fatto che il termine è fissatosolo nell’interesse del venditore che, pertanto, ove lo ritenga opportunopuò eseguire il contratto in anticipo rispetto alla scadenza ( 36 ).Il tratto caratterizzante dei citati contratti risiede nel fatto che le prestazionicui le parti si obbligano sono fortemente ancorate alle oscillazioni deimercati e, proprio in ragione di tale stretta connessione, possono subiremodificazioni di valore anche notevolissime. Tuttavia, pur trattandosi dicontratti soggetti a fluttuazioni che, in ipotesi, possono spingersi sino all’infinito,la giurisprudenza è incline ad escludere l’applicazione delle normesulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.Al fine di giustificare l’inapplicabilità della citata disciplina è stata affermatala natura aleatoria dei contratti di borsa ( 37 ) che, in quanto fortementeconnotati dall’intento speculativo delle parti, sarebbero assimilabili al giocoed alla scommessa ( 38 ). La tesi dell’aleatorietà dei contratti di borsa è statacondivisa anche dalla giurisprudenza, in verità alquanto risalente e minoritaria,che con riferimento alla vendita a termine di titoli di credito, compresaquella a premio, ha ammesso la natura aleatoria del contratto rilevandoche l’eventuale aumento del rischio « è quello che nei contratti “certi” è l’aumentodi valore o di costo della prestazione (o la diminuzione della controprestazione):esso si risolve cioè in una maggiore onerosità » ( 39 ).Deve tuttavia rilevarsi che accanto alla citata impostazione, che continuaa godere di un certo credito ( 40 ), si è consolidata l’opinione – diffusa in( 36 ) Galgano, Titoli di credito, sub artt. 1992 – 2027, in Commentario del codice civile Scialoja– Branca, Roma, 2010, p. 85 ss.( 37 ) Deve segnalarsi che rimangono estranei al dibattito circa l’inquadramento giuridico icontratti differenziali che sono, di per sé, contratti aleatori, come notano Di Giandomenico,Il contratto e l’alea, Padova, 1987, p. 303; Scalfi, Corrispettività e alea nei contratti, Milano,1960, p. 136, nota 51; Ascarelli, Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca, borsa e tit. di credito,1958, I, p. 450.( 38 ) In senso critico, sul punto, Gabrielli, Contratti di borsa, contratti aleatori e alea convenzionaleimplicita, in Banca, borsa e tit. di credito, 1986, I, p. 575.( 39 ) Pretura Milano, 22 giugno 1957, in Banca, borsa e tit. di credito, 1958, II, p. 150 ss. connota di Bianchi d’Espinosa; il caso esaminato dalla Pretura milanese aveva ad oggetto l’improvvisasospensione delle operazioni ad opera di agenti di cambio della borsa di Milano. Siveda anche Pretura Roma, 13 gennaio 1982 (ord.), in Giust. civ., 1982, I, p. 14, con nota diScarpa; Coltro Campi, Considerazioni sui contratti a premio e sull’aleatorietà dei contratti diborsa, in Riv. dir. comm., 1958, I, p. 380.( 40 ) Recentemente si segnala Trib. Ivrea, 1° settembre 2005, in Contratti, 2006, p. 260 ss.commentata da Baraldi, in questa rivista, 2007, p. 607 ss. la quale ha ritenuto «che l’operazioneeconomica sottesa all’acquisto di warrants abbia funzione speculativa, scontando essa una in-

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