ENCICLOPEDIA 257sioni elaborate in dottrina per descrivere e rendere maggiormente percepibileil concetto in esame, uno dei principali problemi che si pongono consistenel verificare sulla base di quali criteri l’interprete possa valutare se undeterminato evento integri gli estremi dell’alea normale e, in quanto tale,sia produttivo di effetti che la parte dovrà sopportare senza poter invocare aproprio vantaggio le norme sulla risoluzione o sulla rescissione del contratto( 28 ).La giurisprudenza ha ritenuto che, ai fini dell’indagine, si debba avereriguardo al criterio della prevedibilità ( 29 ), da valutarsi in considerazione deltipo contrattuale posto in essere dalle parti. Alla stregua del citato parametro,pertanto, potranno essere ricondotte nell’ambito dell’alea normale « lequantità delle oscillazioni di valore [. . .] connaturate al negozio medesimo »( 30 ). Deve tuttavia segnalarsi che secondo una accreditata impostazione dottrinalela normalità di un evento dovrebbe essere valutata non già in base altipo contrattuale prescelto dalle parti bensì alla stregua del contratto che, inconcreto, è posto in essere. Si nota, infatti, che « non è possibile riferire [. . .]l’alea normale al “tipo” di contratto, perché solo rispetto al contratto in concreto[. . .] determinati eventi possono dirsi straordinari o imprevedibili » ( 31 ). Afronte dei citati orientamenti pare condivisibile l’opinione di chi valorizzandola rilevanza di entrambi i criteri – e non ritenendoli l’uno esclusivodell’altro – afferma che ai fini dell’accertamento della normalità di un eventooccorre esaminare sia « il sottotipo scelto dalle parti » sia « il contenuto concretodel contratto » ( 32 ).( 28 ) Come rileva Boselli, voce «Alea », in Noviss. Dig it., vol. I, Torino, 1957, p. 476.( 29 ) Cass., 9 marzo 1985, n. 1913, in Mass. Foro it., 1985; Cass., 14 dicembre 1982, n. 6867,in Riv. dir. comm., 1984, II, p. 47; App. Catania, 18 settembre 1985, in Foro pad., 1986, I, p. 68.( 30 ) Così Di Giandomenico, Il contratto e l’alea, Padova, 1987, p. 300, il quale tuttaviaprecisa che dovranno essere considerate le eventuali pattuizioni delle parti dirette ad introdurre«elementi di difformità rispetto alla regola legale, sia estendendo i limiti della “normalità”,e quindi di irrilevanza dall’alea [. . .], sia spostando convenzionalmente rischi diversamente distribuitidal piano legale »; Gambino, Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell’aleanormale del contratto, in Riv. dir. civ., 1960, I, p. 447; Nicolò, voce «Alea », in Enc. dir., I,Milano, 1958, p.1026.( 31 ) Così Ascarelli, Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca, borsa e tit. di credito, 1958, I,p. 448; Scalfi, Corrispettività ed alea nei contratti, Milano-Varese, 1960, p. 138; Boselli, voce«Alea », in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, p. 476; Ferrari, Il problema dell’alea contrattuale, Napoli,2001, p. 39.( 32 ) Cagnasso, Appalto e sopravvenienza contrattuale. Contributo a una revisione della dottrinadell’eccessiva onerosità, Milano, 1979, p. 182; Gambino, Eccessiva onerosità della prestazionee superamento dell’alea normale del contratto, in Riv. dir. civ., 1960, I, p. 447 e, recentemente,anche Terranova, L’eccessiva onerosità nei contratti, artt. 1467 – 1469. Il codice civile.Commentario, Milano, 1995, pp. 157 e 158 il quale sottolinea che «il giudizio sul superamento
258 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Parte della dottrina ha ritenuto di poter ricondurre nell’ambito dell’aleanormale anche il cd. fatto notorio, intendendosi per tale il complesso di conoscenzeche appartengono alla generalità dei consociati in un determinatoambiente ed in un dato momento storico ( 33 ). Tuttavia, tale tentativo nonconvince in ragione del fatto che se è vero che i contraenti devono essereconsapevoli del rischio, affinché questo possa rilevare quale alea normale, èaltrettanto vero che non può pretendersi che la conoscenza dell’evento siestenda anche alla conoscenza del risultato che da esso può derivare ( 34 ). Secosì fosse, infatti, il risultato perderebbe ogni connotato di incertezza perdivenire, all’opposto, certo.3. – Con l’espressione contratti di borsa si indicano tutte le numerosefattispecie contrattuali che hanno per oggetto prodotti finanziari. Si tratta diuna categoria in continua evoluzione in ragione del dinamismo delle contrattazioniche incentiva progressivamente sia la creazione di nuovi prodottisia l’introduzione di figure giuridiche rispondenti ai sempre più svariatiinteressi degli investitori.I contratti di borsa sono modellati sullo schema del contratto di compravenditae si articolano, essenzialmente, nel contratto di borsa a terminee nel contratto di borsa a contanti ( 35 ). La prima fattispecie consente alle partidi speculare sulla differenza eventualmente esistente tra la quotazione dimercato alla data di sottoscrizione del contratto e la quotazione di mercatoalla data di esecuzione, con vantaggio per il venditore in caso di ribasso oppureper il compratore in caso di rialzo. Il termine per l’esecuzione è prede-dell’alea normale del contratto risulterebbe pertanto incompleto se si articolasse esclusivamentesull’astratta fattispecie normativa prescelta dai contraenti, prescindendo dalle previsioni del regolamentodi interessi in concreto delineato [. . .] » e che «il giudizio di prevedibilità dell’eccessivaonerosità alla stregua dell’alea contrattuale deve dunque modellarsi con riferimento all’ipoteticocontraente medio alle prese, non già, o non solo, con un’astratta fattispecie negoziale bensìcon il contenuto specifico dell’accordo »; Gabrielli, Contratti di borsa, contratti aleatori e aleaconvenzionale implicita, in Banca, borsa e tit. di credito, 1986, I, p. 574; Maresca, Alea contrattualee contratto di assicurazione, Napoli, 1979, p. 46; Maiorca, Il contratto. Profili della disciplinagenerale, Torino, 1981, p. 297; Tartaglia, Eccessiva onerosità ed appalto, Milano, 1983,p. 65.( 33 ) Così Montesano-Arieta, Diritto processuale civile. Il processo di cognizione ordinaria,II, Torino, 1999, p. 144.( 34 ) Gambino, Alea e fatti di conoscenza, Milano, 2001, p. 117 ss.( 35 ) Recentemente Riccio, L’eccessiva onerosità, in Commentario del codice civile Scialoja– Branca, Bologna – Roma, 2010, p. 572 ss.; Ascarelli, Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca,borsa e tit. di credito, 1958, II, p. 438 ss.; Bianchi d’Espinosa, voce «Borsa valori (contratti)», in Enc. dir., p. 592 ss.; Galgano, Titoli di credito, sub artt. 1992 – 2027, in Commentario delcodice civile Scialoja – Branca, Roma, 2010, p. 85 ss.
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