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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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258 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Parte della dottrina ha ritenuto di poter ricondurre nell’ambito dell’aleanormale anche il cd. fatto notorio, intendendosi per tale il complesso di conoscenzeche appartengono alla generalità dei consociati in un determinatoambiente ed in un dato momento storico ( 33 ). Tuttavia, tale tentativo nonconvince in ragione del fatto che se è vero che i contraenti devono essereconsapevoli del rischio, affinché questo possa rilevare quale alea normale, èaltrettanto vero che non può pretendersi che la conoscenza dell’evento siestenda anche alla conoscenza del risultato che da esso può derivare ( 34 ). Secosì fosse, infatti, il risultato perderebbe ogni connotato di incertezza perdivenire, all’opposto, certo.3. – Con l’espressione contratti di borsa si indicano tutte le numerosefattispecie contrattuali che hanno per oggetto prodotti finanziari. Si tratta diuna categoria in continua evoluzione in ragione del dinamismo delle contrattazioniche incentiva progressivamente sia la creazione di nuovi prodottisia l’introduzione di figure giuridiche rispondenti ai sempre più svariatiinteressi degli investitori.I contratti di borsa sono modellati sullo schema del contratto di compravenditae si articolano, essenzialmente, nel contratto di borsa a terminee nel contratto di borsa a contanti ( 35 ). La prima fattispecie consente alle partidi speculare sulla differenza eventualmente esistente tra la quotazione dimercato alla data di sottoscrizione del contratto e la quotazione di mercatoalla data di esecuzione, con vantaggio per il venditore in caso di ribasso oppureper il compratore in caso di rialzo. Il termine per l’esecuzione è prede-dell’alea normale del contratto risulterebbe pertanto incompleto se si articolasse esclusivamentesull’astratta fattispecie normativa prescelta dai contraenti, prescindendo dalle previsioni del regolamentodi interessi in concreto delineato [. . .] » e che «il giudizio di prevedibilità dell’eccessivaonerosità alla stregua dell’alea contrattuale deve dunque modellarsi con riferimento all’ipoteticocontraente medio alle prese, non già, o non solo, con un’astratta fattispecie negoziale bensìcon il contenuto specifico dell’accordo »; Gabrielli, Contratti di borsa, contratti aleatori e aleaconvenzionale implicita, in Banca, borsa e tit. di credito, 1986, I, p. 574; Maresca, Alea contrattualee contratto di assicurazione, Napoli, 1979, p. 46; Maiorca, Il contratto. Profili della disciplinagenerale, Torino, 1981, p. 297; Tartaglia, Eccessiva onerosità ed appalto, Milano, 1983,p. 65.( 33 ) Così Montesano-Arieta, Diritto processuale civile. Il processo di cognizione ordinaria,II, Torino, 1999, p. 144.( 34 ) Gambino, Alea e fatti di conoscenza, Milano, 2001, p. 117 ss.( 35 ) Recentemente Riccio, L’eccessiva onerosità, in Commentario del codice civile Scialoja– Branca, Bologna – Roma, 2010, p. 572 ss.; Ascarelli, Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca,borsa e tit. di credito, 1958, II, p. 438 ss.; Bianchi d’Espinosa, voce «Borsa valori (contratti)», in Enc. dir., p. 592 ss.; Galgano, Titoli di credito, sub artt. 1992 – 2027, in Commentario delcodice civile Scialoja – Branca, Roma, 2010, p. 85 ss.

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