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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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ENCICLOPEDIA 257sioni elaborate in dottrina per descrivere e rendere maggiormente percepibileil concetto in esame, uno dei principali problemi che si pongono consistenel verificare sulla base di quali criteri l’interprete possa valutare se undeterminato evento integri gli estremi dell’alea normale e, in quanto tale,sia produttivo di effetti che la parte dovrà sopportare senza poter invocare aproprio vantaggio le norme sulla risoluzione o sulla rescissione del contratto( 28 ).La giurisprudenza ha ritenuto che, ai fini dell’indagine, si debba avereriguardo al criterio della prevedibilità ( 29 ), da valutarsi in considerazione deltipo contrattuale posto in essere dalle parti. Alla stregua del citato parametro,pertanto, potranno essere ricondotte nell’ambito dell’alea normale « lequantità delle oscillazioni di valore [. . .] connaturate al negozio medesimo »( 30 ). Deve tuttavia segnalarsi che secondo una accreditata impostazione dottrinalela normalità di un evento dovrebbe essere valutata non già in base altipo contrattuale prescelto dalle parti bensì alla stregua del contratto che, inconcreto, è posto in essere. Si nota, infatti, che « non è possibile riferire [. . .]l’alea normale al “tipo” di contratto, perché solo rispetto al contratto in concreto[. . .] determinati eventi possono dirsi straordinari o imprevedibili » ( 31 ). Afronte dei citati orientamenti pare condivisibile l’opinione di chi valorizzandola rilevanza di entrambi i criteri – e non ritenendoli l’uno esclusivodell’altro – afferma che ai fini dell’accertamento della normalità di un eventooccorre esaminare sia « il sottotipo scelto dalle parti » sia « il contenuto concretodel contratto » ( 32 ).( 28 ) Come rileva Boselli, voce «Alea », in Noviss. Dig it., vol. I, Torino, 1957, p. 476.( 29 ) Cass., 9 marzo 1985, n. 1913, in Mass. Foro it., 1985; Cass., 14 dicembre 1982, n. 6867,in Riv. dir. comm., 1984, II, p. 47; App. Catania, 18 settembre 1985, in Foro pad., 1986, I, p. 68.( 30 ) Così Di Giandomenico, Il contratto e l’alea, Padova, 1987, p. 300, il quale tuttaviaprecisa che dovranno essere considerate le eventuali pattuizioni delle parti dirette ad introdurre«elementi di difformità rispetto alla regola legale, sia estendendo i limiti della “normalità”,e quindi di irrilevanza dall’alea [. . .], sia spostando convenzionalmente rischi diversamente distribuitidal piano legale »; Gambino, Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell’aleanormale del contratto, in Riv. dir. civ., 1960, I, p. 447; Nicolò, voce «Alea », in Enc. dir., I,Milano, 1958, p.1026.( 31 ) Così Ascarelli, Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca, borsa e tit. di credito, 1958, I,p. 448; Scalfi, Corrispettività ed alea nei contratti, Milano-Varese, 1960, p. 138; Boselli, voce«Alea », in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, p. 476; Ferrari, Il problema dell’alea contrattuale, Napoli,2001, p. 39.( 32 ) Cagnasso, Appalto e sopravvenienza contrattuale. Contributo a una revisione della dottrinadell’eccessiva onerosità, Milano, 1979, p. 182; Gambino, Eccessiva onerosità della prestazionee superamento dell’alea normale del contratto, in Riv. dir. civ., 1960, I, p. 447 e, recentemente,anche Terranova, L’eccessiva onerosità nei contratti, artt. 1467 – 1469. Il codice civile.Commentario, Milano, 1995, pp. 157 e 158 il quale sottolinea che «il giudizio sul superamento

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