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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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ENCICLOPEDIA 255co di una prestazione già determinata, senza che ciò comporti modificazionedella funzione del contratto ( 18 ).In altri termini, pertanto, l’alea normale del contratto potrebbe farsicoincidere con il rischio naturalmente insito in ogni contrattazione ( 19 ), ossiacon la possibilità che – per eventi indipendenti dalla volontà dei contraenti– risulti compromesso l’interesse di una o di entrambe le parti ( 20 ).Come è stato puntualmente notato, quindi, il concetto di alea normaleesprime il margine entro il quale possono verificarsi oscillazioni nel valoredelle prestazioni a causa di fattori esterni al contratto, senza che ciò implichialcuna reazione da parte dell’ordinamento ( 21 ). Infatti, finché le alterazioninel valore delle prestazioni rimangono contenute nell’ambito dell’alea normaleesse non rilevano ai fini della risoluzione e della rescissione. Le conseguenzedell’alea normale del contratto, quindi, sono poste esclusivamentea carico delle parti contraenti sulle quali grava l’onere di prevedere – equindi di valutare, se del caso, anche in sede precontrattuale – l’esistenza diun certo margine di rischio, da ritenersi connaturale alle prestazioni oggettodel contratto in concreto.2. – Il concetto di alea normale – di cui il codice civile non fornisce unadefinizione ( 22 ) – è stato variamente identificato con le oscillazioni dei prezzidi mercato ( 23 ), con la normale variazione della situazione economica1985, n. 1913 in Rep. Foro it., 1985, voce «<strong>Contratto</strong> in genere », n. 287; Coll. Arb., 9 marzo 1988,in Arch. giur. oo. pp., 1988, p. 1745.( 18 ) Gambino, Normalità dell’alea e fatti di conoscenza, Milano, 2001, p. 61.( 19 ) Così Galgano, Trattato di diritto civile, II, Padova, 2010, p. 532; vedi anche Nicolò,voce «Alea », in Enc. dir., I, Milano, 1958, p.1024 per il quale «le disquisizioni meramente terminologichesull’uso delle parole rischio e alea si risolvono in sottigliezze di scarso rilievo ».( 20 ) In questo senso già la Relazione del Guardasigilli al Progetto Preliminare al codice civile(n. 245), Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1941 laddove l’alea normale veniva definita«quel rischio che il contratto comporta a causa della sua peculiarità: rischio al quale ciascunaparte implicitamente si sottopone concludendo quel contratto ».( 21 ) Boselli, voce «Alea », in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, p. 476 secondo il quale «perciascun negozio v’ha una zona, per così dire di immunità e quasi di tolleranza, per entro la qualegli effetti del rischio estraneo possono dirsi compatibili con la causa, in quanto non pervengonoancora ad alterarla, epperò non v’ha ragione che intervenga alcuna reazione da parte dell’ordinamento».( 22 ) Al riguardo è pertinente la considerazione di Irti, Introduzione allo studio del dirittoprivato, Padova, 1990, p. 72 secondo cui «se [. . .] la norma è espressa con parole della lingua comune,la disciplina procede di massima per clausole generali, che lasciano al giudice largo spazionella determinazione della fattispecie e degli effetti ».( 23 ) Galgano, Trattato di diritto civile, II, Padova, 2010, p. 532; in simili termini ancheBianca, Diritto civile. Il contratto, vol. I, Milano, 1987, p. 465 che esemplifica il concetto come

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