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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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254 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011l’aleatorietà sia necessario sia il requisito della indeterminatezza delle prestazionisia l’assenza di correlatività tra le prestazioni indeterminate ( 12 ).In ogni caso, al di là delle varie ricostruzioni teoriche che si sono delineatenel tempo, occorre ricordare che secondo la definizione classica èaleatorio il contratto in cui l’alea si pone come momento originario ed essenziale« che colora e qualifica lo schema causale del contratto » ( 13 ).L’alea del contratto aleatorio, propriamente detta alea giuridica, deveessere tenuta distinta dalla cd. alea normale del contratto, di cui si fa cennoper la prima volta nel nostro ordinamento con il codice civile del 1942, che,a ben vedere, esprime un concetto profondamente diverso ( 14 ).Sulla scorta delle elaborazioni dottrinali e della giurisprudenza in materiapuò affermarsi che l’alea dei contratti aleatori si pone come elemento caratterizzantedi una determinata categoria contrattuale ( 15 ) che, senza di essa,perderebbe il suo tratto distintivo ( 16 ); diversamente, la cd. alea normalecostituisce un elemento comune a qualsiasi relazione negoziale, atteggiandosicome fattore esterno suscettibile di incidere sull’assetto degli interessipredisposto dai contraenti ( 17 ) mediante un’alterazione del valore economi-( 12 ) Così Gambino, L’assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, Milano, 1964, p. 243;Di Giandomenico, Il contratto e l’alea, Padova, 1987, p. 303.( 13 ) Nicolò, voce «Alea », in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 1029; Scalfi, Corrispettività ealea nei contratti, Milano, 1960, p. 138. Deve tuttavia segnalarsi Pino, Alea e rischio nel contrattodi assicurazione, in Assic., 1960, I, p. 260, Id., Il difetto di alea nella costituzione di renditavitalizia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, p. 360 secondo il quale «la nozione di alea è teoricamentee praticamente inidonea alla determinazione dei contratti aleatori, sia per quanto concernela natura giuridica, sia per quanto concerne la struttura ».( 14 ) Vedi però Sacco, in Trattato di dir. civile, diretto da Sacco, Il contratto, II, Torino,2004, p. 478 secondo cui il confine tra i due concetti è labile.( 15 ) Cass., 7 giugno 1991, n. 6452, in Rep. Foro it., 1991, voce «<strong>Contratto</strong> in genere », n. 401;Trib. 27 febbraio 1992, in Giur. it., 1992, I, 2, p. 601 con nota di Cagnasso; Cass., 8 agosto 1979,n. 4626, in Rep. Giur. it., 1979, voce «Obbligazioni e contratti », n. 265; Nicolò, voce «Alea », inEnc. dir., I, Milano, 1958, p. 1030.( 16 ) Cass., 9 marzo 1985, n. 1913, in Rep. Foro it., 1985, voce «<strong>Contratto</strong> in genere », n. 287,definisce l’alea «quell’elemento intrinseco che definisce ed individua i cosiddetti contratti aleatori».( 17 ) In argomento si veda la chiara distinzione contenuta in Cass. 5 gennaio 1983, n. 1, inGiur. it., 1983, I, 1, p. 718 laddove si legge che contratto aleatorio ed alea normale sono due nozioniqualitativamente diverse «giacché nei contratti aleatori l’alea si pone come momento originarioed essenziale, che colora e qualifica lo schema causale del contratto, laddove l’alea normale,che si può dire esista sempre nel momento in cui si perfeziona un contratto, non potendosimai escludere che vicende economiche sopravvenute possano alterare quella situazione di equilibrioche le parti avevano ritenuto concordemente di porre in essere, rimane un momento del tuttoestrinseco al meccanismo o al contenuto del contratto ». In senso conforme, Cass., 9 marzo

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