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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 249lazione alle materie di cui all’art. 409 c.p.c., le parti contrattuali possono pattuire clausolecompromissorie di cui all’art. 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitratodi cui agli artt.412 e 412-quater c.p.c., solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederalio contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria,a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del d. lgs.10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’art.76 del medesimo decretolegislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all’attodella sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolveread arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissorianon può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, oveprevisto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contrattodi lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversierelative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazionele parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazionesindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

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