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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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248 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Quindi le parti delegano un terzo a ridefinire il loro rapporto negozialeindividuando la soluzione della controversia. Si tratta di una procedura delegataa terzi che porta ad una risoluzione pienamente valida tra le parti.La norma ribadisce la natura negoziale del lodo affermando che “il lodoemanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato,produce tra le parti gli effetti di cui all’art. 1372 e all’art. 2113, comma 4°, c.c. ( 37 )e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 del presente codice a seguitodel provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensidell’art. 825.Il successivo comma 6° dell’art. 31 sostituisce integralmente l’art. 412-ter c.p.c. (che attualmente disciplina l’arbitrato irrituale previsto dai contratticollettivi). La nuova versione prevede che la conciliazione e l’arbitrato inmateria di controversie di lavoro possano essere svolti anche presso le sedie con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazionisindacali maggiormente rappresentative.Il comma 8° sostituisce integralmente l’art. 412-quater c.p.c. (attualmenterelativo all’impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale), prevedendola composizione del collegio di conciliazione e arbitrato e la procedura chevi si segue.Il comma 9° dell’art. 31 estende la disciplina del tentativo facoltativo diconciliazione (art. 410), della risoluzione arbitrale delle controversie (art.412), della conciliazione e dell’arbitrato sindacale (art. 412-ter) nonché dellaconciliazione e arbitrato irrituale innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato(art. 412-quater) alle controversie nel lavoro pubblico.Il comma 10° – che è stato uno dei punti principali del dibattito politicoche ha accompagnato l’iter della legge – concerne la possibilità di pattuizionedi clausole compromissorie nei contratti individuali di lavoro (di cui all’art.409). Attraverso tali clausole, le parti si impegnano a deferire le controversiesecondo le modalità dell’arbitrato di cui all’art. 412 (presso lacommissione di conciliazione) o di cui all’art. 412-quater (presso il collegiodi conciliazione e arbitrato irrituale). In seguito alle osservazioni contenutenel messaggio del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2010 il testo approvatoprevede che la clausola compromissoria non possa essere inseritaall’atto della firma del contratto ma solo al termine del periodo di prova ocomunque non prima di trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro( 38 ).( 37 ) Il quarto comma dell’art. 2113 c.c. prevede la deroga al principio di invalidità delle rinuncee delle transazioni a diritti indisponibili. Quindi il lodo arbitrale irrituale ha lo stessovalore del verbale di conciliazione al quale anche per espressa previsione dell’ultimo commadell’art. 2113 c.c. si applica la deroga indicata.( 38 ) Art. 30, comma 10°, della riforma approvata invia definitiva il 19 ottobre 2010: “In re-

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