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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 247gresso nei conflitti di lavoro ad una nuova figura di “risoluzione arbitrale dellacontroversia” sul modello dell’art. 808-ter c.p.c., attraverso la devoluzionealle commissioni di conciliazione di un ruolo non più di negoziatore ma diarbitro. Per questo il nuovo istituto potrebbe essere anche chiamato “conciliazionearbitrale”. Si legge nella norma che: “In qualunque fase del tentativodi conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possonoindicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo,quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi perla risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandatoa risolvere in via arbitrale la controversia”.Esattamente, quindi, quello che prevede l’art. 808-ter c.p.c., inserito dald. lgs. n. 40 del 2006, il quale espressamente afferma che “le parti possono[. . .] stabilire che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazionecontrattuale” che a differenza del lodo rituale non va obbligatoriamentedepositato in tribunale.5. L’art. 412 c.p.c. è sostituito dal seguente:« Art. 412. – (Risoluzione arbitrale della controversia). – In qualunque fase del tentativo diconciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione,anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il creditoche spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissionedi conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devonoindicare:1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giornidal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decideresecondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento “e dei principi regolatoridella materia, anche derivanti da obblighi comunitari” (parte aggiunta dopo il messaggiopresidenziale).Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, producetra le parti gli effetti di cui all’art. 1372 e all’art. 2113, comma 4°, c.c. e ha efficacia di titoloesecutivo ai sensi dell’art. 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudicesu istanza della parte interessata ai sensi dell’art. 825.Il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808-ter, anche in deroga all’art. 829, commi 4° e 5°,se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia ».Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’art.808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizioneè la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato periscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, illodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato.Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale,lo dichiara esecutivo.

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