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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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244 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011che quello irrituale non è un vero e proprio arbitrato ( 33 ) ma non può sfuggirela chiarezza (e forse la presunzione) del legislatore il quale parla di “lodocontrattuale” in consapevole simmetria con il “lodo con effetti di sentenza”a cui si riferisce l’art.824-bis c.p.c.Come si vede, entra con prepotenza nel sistema giuridico, a pieno titolo,la figura dell’arbitrato irrituale finalizzato ad un lodo non avente efficaciadi sentenza ma, appunto, di contratto. Gli arbitri, perciò, sono delegati adefinire un assetto contrattuale tra le parti.La riforma sembra quindi confermare la natura per così dire sostanzialedell’arbitrato irrituale affermando che ciò che caratterizza l’arbitrato irritualeè il conferimento all’arbitro del compito di definire in via contrattuale – enon attraverso un lodo arbitrale e cioè un atto di natura processuale – unacontroversia insorta o che possa insorgere tra le parti in ordine a determinatirapporti giuridici, mediante una composizione riconducibile alla volontàdelle parti e da valere come contratto concluso dalle stesse. Una sorta diconciliazione arbitrale.Nonostante la sua natura sostanziale e contrattuale il lodo arbitrale irritualetrova la sua disciplina nell’ambito del codice di procedura civile conciò eliminando, in origine, ogni questione in ordine ai limiti di validità dellarinuncia temporanea alla giurisdizione ordinaria, che la scelta di avvalersidi tale strumento comporta.Si tratta comunque di uno strumento dotato di grande flessibilità e facilepraticabilità. Il legislatore del 2006 aveva pensato solo ad alcune regoleminime, riconducibili essenzialmente alla necessità che la volontà delleparti in favore dell’arbitrato irrituale si esprima in modo chiaro e univoco(comma 1°) e alla possibilità che il lodo venga annullato in presenza di alcunegravi violazioni (comma 2°), ma aveva lasciato per il resto le parti liberedi esprimere al massimo la propria autonomia contrattuale. Come si vedràalcune regole procedimentali sono state introdotte dal legislatore nell’arbitratoirrituale nei conflitti di lavoro con il nuovo testo dell’art.412-ter c.p.c.varato dalla legge 183/2010.La giurisprudenza dal canto suo ha sempre mantenuto pragmaticamentenelle sentenze, anche in quelle più recenti, la convinzione – confermatadal legislatore del 2006 e, come si dirà, da quello del 2010 – che l’arbitrato irritualeè un vero e proprio arbitrato che comporta un accertamento direttamentericonducibile alla volontà delle parti, assoggettato alle normali impugnativenegoziali. Si legge in tutte le principali decisioni della giurisprudenzache “posto che sia l’arbitrato rituale che quello irrituale hanno natu-ss.( 33 ) Punzi, Arbitrato, Arbitrato rituale e irrituale, in Enc. giur. Treccani, I, Roma, 1995, p. 3

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