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SAGGI 243caso certamente l’arti. 808-bis si riferisce a liti future e l’art. 807 a liti già insorte,ma non può essere questo un fondamento plausibile di una diversaterminologia.La seconda e più consistente novità introdotta dal d. lgs. 2 febbraio2006, n. 40 è, come si è prima anticipato, l’art. 808-ter (arbitrato irrituale) incui si legge che: “Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilireche, in deroga a quanto disposto dall’art. 824-bis ( 30 ), la controversia siadefinita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicanole disposizioni del presente titolo” poi la norma prosegue indicando icinque casi in cui il “lodo contrattuale” incorre in invalidità ( 31 ).È questo uno dei punti centrali della riforma dell’arbitrato del 2006 che,indubbiamente, dà legittimazione piena e anche autonomia dogmatica all’arbitratoirrituale ( 32 ).L’idea che il legislatore abbia potuto operare una trasformazione così radicalecon una norma che indubbiamente ha anche una aspirazione sistematica,può dar fastidio ma non può essere sottovalutata. L’arbitrato ritualee quello irrituale acquistano con la riforma del 2006 ciascuno una propriaautonomia. E a partire da questa riforma non si potrà più sostenere, quindi,che l’arbitrato costituisce un fenomeno giuridico unitario, pur essendo evidentenelle due forme di arbitrato la comune natura alternativa rispetto alsistema giurisdizionale di risoluzione delle controversie. Si potrà sostenere( 30 ) L’art. 824-bis dispone che il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dall’autoritàgiudiziaria.( 31 ) Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni dellibro I:1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioniche esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimentoarbitrale;2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzionearbitrale;3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’art.812;4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validitàdel lodo;5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Allodo contrattuale non si applica l’art. 825.( 32 ) In materia di arbitrato irrituale, oltre ai lavori generali sull’arbitrato, Arrigoni, Arbitratoirrituale tra negozio e processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 323 ss.; Bernini, Principiodel contraddittorio e arbitrato irrituale, in Riv. arb., 2006, p. 701 ss.; Morellini, Rilevanzadella volontà delle parti per distinguere l’arbitrato rituale da quello irrituale, in Società, 2006, p.235 ss. ; Verde, Arbitrato irrituale, in Aa. Vv., La riforma della disciplina dell’arbitrato, a curadi E. Fazzalari, Milano, 2006, p. 7 ss.; Curti, L’arbitrato irrituale, Torino, 2005.

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