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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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242 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011versie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausolacompromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromessodall’art. 807. La validità della clausola compromissoria deve essere valutatain modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, ilpotere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausolacompromissoria”.Scompare – in virtù di quanto inserito nel nuovo testo dell’art. 806 checonsidera arbitrabili le controversie di lavoro non solo se lo prevedono icontratti collettivi ma anche se è la legge a prevederlo – il comma che prevedevache le controversie di cui all’art. 409 possono essere decise da arbitrisolo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro.La riforma del 2006 aggiungeva anche due norme di significativo rilievo.In primo luogo l’art. 808-bis (convenzione di arbitrato in materia non contrattuale)secondo cui “Le parti possono stabilire, con apposita convenzione,che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapportinon contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente laforma richiesta per il compromesso dall’art. 807”.Prima della riforma le controversie “future” non potevano essere oggettodi una convenzione di arbitrato in materia non contrattuale perché l’art.806 c.p.c. limitava la possibilità del compromesso alle controversie “già insorte”mentre la clausola compromissoria concerne per definizione solo l’areadelle controversie di natura contrattuale. Con questa norma il legislatoreha introdotto nell’ordinamento la possibilità di accordi di deferimento adarbitri, attraverso apposite convenzioni di arbitrato, di controversie futurerelative a rapporti giuridici di natura non contrattuale.Si fa l’esempio di rapporti di condominio, di rapporti tra soggetti chiamatiad una successione ereditaria, di rapporti nascenti da atti non contrattualiproduttivi di obbligazioni ( 29 ), tutti rapporti che devono essere necessariamenterichiamati espressamente nella convenzione di arbitrato pernon incorrere nella nullità dell’indeterminatezza dell’oggetto (artt. 1418 e1346 c.c.).La forma della “convenzione” è quella scritta prevista nell’art. 807 per il“compromesso” e non è chiaro a questo punto il motivo per il quale il legislatoreha usato questa differente terminologia. Il compromesso indicatonell’art. 807 e la convenzione indicata nell’art. 808-bis sembrano esattamentela stessa cosa, riferendosi entrambe a controversie non contrattuali(essendo quelle contrattuali riferibili alla clausola compromissoria). In ogni( 29 ) Benedettelli, Consolo, Radicati di Brozolo, Comm. breve al diritto dell’arbitratonazionale internazionale, Padova, 2010, p. 56.

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