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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 241nel codice di procedura civile l’art. 412-ter ( 27 ) il quale prevedeva che, in alternativaal giudizio dinanzi al giudice ordinario, ove il tentativo di conciliazionenon fosse riuscito o comunque fosse decorso il termine stabilito per ilsuo espletamento, le parti avrebbero potuto concordare di deferire la risoluzionedella controversia ad arbitri, sempre che questa possibilità fosseprevista nei contratti e accordi collettivi ( 28 ). Una sorta di alternativa arbitralesussidiaria rispetto alla conciliazione a patto che fosse stata ammessa nellacontrattazione collettiva. L’alternativa era percorribile anche in materiadi pubblico impiego dove (in virtù di quanto previsto dal contratto collettivonazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato aisensi degli artt. 59-bis, 69 e 69-bis del d. lgs. n. 29 del 1993 in materia di pubblicoimpiego) le parti possono sempre concordare, in alternativa al ricorsoall’autorità giudiziaria ordinaria, di deferire la controversia ad un arbitrounico scelto di comune accordo. In definitiva l’arbitrato nelle controversiedi lavoro costituiva un’alternativa subordinata alla previsione nella contrattazionecollettiva. Ora, secondo il nuovo testo dell’art. 806 c.p.c. è sufficienteche sia la legge a prevederlo per rendere praticabile l’arbitrato.Continuando nell’esame delle disposizioni generali sull’arbitrato riformatenel 2006, il testo dell’art. 807 (compromesso) prevede che “il compromessodeve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggettodella controversia. La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontàdelle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggiotelematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernentela trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi”. Scompare dalnuovo testo il vecchio terzo comma il quale stabiliva che al compromesso siapplicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedentil’ordinaria amministrazione, con la conseguenza che il compromesso, cioèla convenzione di diritto privato di deferimento agli arbitri di una decisionesu una lite insorta, che dovrebbe riferirsi a rapporti non contrattuali, è oggiconsiderato un atto di ordinaria amministrazione con conseguente modificaimplicita del terzo comma dell’art. 320 c.c., che si occupa della rappresentanzadei genitori sui figli minori, nella parte in cui considera la decisionedi arbitrabilità di una controversia un atto eccedente l’ordinaria amministrazionerichiedente l’autorizzazione del giudice tutelare.L’art. 808 (clausola compromissoria) prescrive che: “Le parti, nel contrattoche stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascentidal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di contro-( 27 ) La norma è stata inserita dall’art. 39 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80.( 28 ) Anche l’art. 808 c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma del 2006) prevedeva che il ricorsoall’arbitrato era ammissibile solo se previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro.

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