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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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Formalismo negoziale e nullità: le aperture delle Corti di merito1. – Nuove forme e nuove nullitàTroppo sbrigativamente appiattito sulle nullità « strutturali » di cui al secondocomma dell’art. 1418 c.c. ovvero, nelle sue più recenti manifestazioni,spesso scolorito entro lo scivoloso capitolo della trasparenza, il tema dellasanzione da abbinare al vizio di forma del contratto esibisce invece – sianel sistema del codice civile sia nel quadro del cosiddetto diritto privato europeo– una forte specificità.La tradizione, è noto, si muove lungo i due poli del vestimentum qualerequisito della fattispecie e della nullità quale irrilevanza giuridica dell’atto:il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è senz’altro destinatoalla caducazione, essendone inibita alle parti esecuzione, conferma o accettazione( 1 ).Tale corrispondenza è il riflesso di altro nesso che il codice presuppone,quello tra forma del negozio e natura dei suoi effetti, in virtù del quale soloi negozi volti a realizzare determinati effetti sono soggetti al vincolo formale( 2 ). Poiché si tratta in larghissima parte di effetti reali ( 3 ), l’istantaneità delloro sorgere nel momento della conclusione del contratto fa sì che essi nonpossano nascere se non formali, e che la forma, pur servendo la sfera effettuale,venga attratta nell’orbita della fattispecie, divenendone elemento costitutivo.L’appartenenza al novero dei requisiti essenziali ne giustifica l’interdi-( 1 ) Giorgianni, Forma degli atti (dir. priv.), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, p. 994 ss.( 2 ) Scalisi, La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente,Milano, 1974, p. 383 ss.( 3 ) Il codice civile, come chiaramente emerge dalla lettura dell’art. 1350, lega la necessitàdi formalizzare l’atto a pena di nullità a vicende che impegnano significativamente beni immobili:per un verso ciò va addebitato al clima culturale dell’epoca in cui la proprietà ancorarappresenta il « prototipo » dei diritti soggettivi (Rescigno, Introduzione al codice civile, Roma-Bari,1991, p.104) e nel quale i beni che assumono preminente importanza sono quelli immobili,che le parti sono libere di far circolare « ma quando li muovono conviene che faccianosapere dove vanno »: Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933, p. 13.Per altro verso viene in rilievo la corrispondenza pressoché biunivoca tra art. 1350 e art. 2643c.c. nonché la regola posta dall’art. 2657 c.c., sebbene formalismo e trascrizione abbiano funzionidel tutto distinte cui corrisponde una netta differenziazione quanto all’apparato rimediale.In questo senso: Pugliatti, La trascrizione, I, 1, Milano, 1957, p. 419. Pone l’accentosulla diversità di funzioni dei due istituti Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Comm. Schlesinger,Milano, 1991, p. 99. Nel senso di una netta distinzione si pronuncia anche Mariconda,Gli atti soggetti a trascrizione con efficacia tipica, in Riv. not., 1981, p. 1017.

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