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240 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011introdotte nel rito del lavoro dall’art. 31 della l. 4 novembre 2010, n. 183, èopportuno premettere qualche breve osservazione sulla disciplina dell’arbitrato,come modificata nel 2006 ad opera del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ( 25 ).Secondo il primo comma dell’art. 806 c.p.c. (controversie arbitrabili)riformato nel 2006 “le parti possono far decidere da arbitri le controversie tradi loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espressodivieto di legge” mentre il secondo comma precisa che: “Le controversie di cuiall’art. 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o neicontratti o accordi collettivi di lavoro”.Si tratta della norma di apertura che chiarisce il fondamento dell’arbitratocome procedura di natura negoziale affidata legittimamente ad un giudiceprivato scelto dalle parti nell’ambito di un procedimento alternativo rispettoa quella giurisdizionale ( 26 ).L’importanza della norma sta soprattutto nella circostanza di avere ammessol’arbitrato nelle controversie di lavoro non soltanto quando il ricorsoalle procedure arbitrali è previsto nei contratti di lavoro ma anche “se previstodalla legge” e nell’avere, quindi, dato il via alla diffusione per legge dell’arbitratoirrituale nei conflitti di lavoro.La riforma del rito del lavoro del 1973, in linea con l’impostazione sindacaleche caratterizzava quel momento storico, aveva ammesso l’arbitratonelle controversie di lavoro solo se ciò era previsto dai contratti collettivi dilavoro. Analogamente avvenne con le riforme del 1998 allorché fu inserito( 25 ) D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 “Modifiche al c.p.c. in materia di processo di cassazionein funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’art. 1, comma 2°, della l. 14 maggio 2005,n. 80”. All’art. 3 punto b la l. delega aveva affidato al governo il compito di: “riformare in sensorazionalizzatore la disciplina dell’arbitrato”.( 26 ) In questo senso Cass. sez. un., 3 agosto 2000, n. 527 che ebbe per la prima volta ad affermare– seguita poi da decisioni sempre conformi – che l’arbitrato non costituisce una delegaall’esercizio di un potere decisorio sostitutivo di quello del giudice ordinario, come se l’efficaciadi sentenza del lodo (prevista espressamente nel testo originario nell’art. 825 c.p.c. eora nell’art. 824-bis c.p.c.) attribuisse una copertura giurisdizionale all’arbitrato rituale, maesercizio di un potere di risoluzione privatistica alternativa di una controversia. In dottrinasull’arbitrato Benedettelli, Consolo, Radicati di Brozolo, Comm. breve al diritto dell’arbitratonazionale ed internazionale, Padova, 2010; Bernardini, De Nova, Nobili, Punzi, Lariforma dell’arbitrato, Milano, 1994; Bernardini, Diritto dell’arbitrato, Bari, 1998; Cecchella,L’arbitrato, Torino, 2005; Idem, L’arbitrato nelle controversie di lavoro, Milano, 1990; Menchini(a cura di), Riforma del diritto arbitrale, in Le nuove leggi civili commentate, 2007, p. 1175ss. ; Punzi, Arbitrato, Arbitrato rituale e irrituale, in Enc. giur. Treccani, I, Roma, 1995, p. 3 ss.,Idem, Disegno sistematico dell’arbitrato, vol. I, Padova, 2000; Rubino Sammartano, Il dirittodell’arbitrato (interno), V° ed., Padova, 2006, Idem, Arbitrato, ADR, conciliazione, Bologna,2009; Verde (a cura di), Diritto dell’arbitrato, III° ed., Torino, 2005; Idem, Lineamenti di dirittodell’arbitrato, Torino, 2006.

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