12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

236 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011nel rito del lavoro segue (anzi seguiva) alla mancata riassunzione della causanei termini.Naturalmente il convenuto resta libero di non aderire all’invito di effettuarela mediazione; così come non vi è alcun obbligo di arrivare ad un verbaledi conciliazione.Va anche sottolineato un altro meccanismo introdotto dalla riforma dellamediazione del 2010 che consente anche dopo l’avvio del processo in sedegiudiziaria l’eventuale attivazione delle procedure stragiudiziali di mediazione.Nel d. lgs. n. 28 del 2010 si prevede, infatti, che il giudice possasempre, anche in appello, invitare le parti ad attivare le procedure di mediazionepresso uno degli organismi a ciò deputati; se le parti aderiscono all’invito,il giudice fisserà una nuova udienza assegnando alle parti un terminedi quindici giorni per prendere contatto con l’organismo di mediazione.Nel rito del lavoro, esaurita senza esito la fase conciliativa, non restavache sperare nel tentativo di conciliazione da parte del giudice alla primaudienza (art. 420 c.p.c.) ( 19 ). Ora, però, la l. 4 novembre 2010, n. 183 introducea sua volta un meccanismo inedito nel nostro ordinamento processuale,dissonante con le regole della conciliazione, consistente nell’attribuzioneal giudice del lavoro non solo dell’onere di tentare all’udienza di discussionela conciliazione delle parti ma anche quello di formulare “alle parti unaproposta transattiva” e di valutare successivamente ai fini del giudizio il rifiutoingiustificato di adesione a questa proposta (nuovo art. 420, comma 1°,c.p.c.).4. – Il contenzioso civile in <strong>Italia</strong>, escluso il settore del lavoro, ha raggiuntoil volume di quasi un milione di cause pendenti in primo grado allafine del 2007 (ultimo dato ISTAT disponibile). Un dato sconcertante anchese reso meno amaro dalla constatazione che alla fine del 2000 le cause davantiai tribunali erano quasi un milione e mezzo. Sopravvengono ormai alritmo di quasi 400.000 all’anno e, quando si riescono a smaltirne altrettante,restano sempre quelle ancora in corso. La media è di 658 cause in corso ognicentomila abitanti. Un contenzioso molto alto che i giudici non riescono atrattare se non con i tempi lunghissimi della giustizia. Anni e anni prima diavere una decisione definitiva. E la decisione non soddisfa nessuno.Da molti anni, in conseguenza di un contenzioso civile intollerabile eingestibile per la stragrande maggioranza dei Paesi moderni, si sono sviluppateovunque forme alternative di composizione o di risoluzione delle con-( 19 ) Art. 420 c.p.c. (Udienza di discussione della causa). “Nell’udienza fissata per la discussionedella causa, il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione dellacausa ...”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!