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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 235Nel rito del lavoro l’art. 412-bis c.p.c. – ora abrogato – prevedeva comecondizione di proponibilità del ricorso di lavoro, il promovimento del tentativodi conciliazione davanti alle commissioni di conciliazione, precisandoche “l’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione diprocedibilità della domanda” e l’art. 410-bis come inserito dall’art. 37 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, prescriveva che “il tentativo di conciliazione [. . .]deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunqueespletato ai fini dell’art. 412-bis”.Rispetto a questo sistema (vigente nel rito del lavoro dal 1998 al 24 novembre2010, cioè fino all’entrata in vigore della nuova normativa di cui allalegge 4 novembre 2010, n. 183), la riforma sulla mediazione del 2010 ha sìprevisto un termine per espletare la mediazione (quattro mesi di duratamassima dall’istanza rivolta all’organismo di mediazione, secondo l’art. 6del d. lgs. n. 28 del 2010) ma non prevede un termine trascorso il quale iltentativo di conciliazione si considera espletato e la domanda ugualmenteproposta. Il legislatore ha modulato, invece, il procedimento giudiziario egli adempimenti del giudice in modo tale da prevedere e consentire che lamediazione, ove le parti, vi acconsentano, possa essere espletata nello spaziotemporale di quattro mesi senza intralci al processo e senza prevederenemmeno ipotesi di sospensione della causa, con la conseguenza che non siporranno problemi legati all’eventuale mancata riassunzione( 18 ). Alla primaudienza il giudice, ove la mediazione non sia stata preventivamente effettuata,assegnerà alle parti un termine di quindici giorni per iniziare la mediazione,rinviando ad una udienza da tenersi non prima di quattro mesi inmodo che le parti abbiano tempo di concludere il procedimento di mediazione.Questa diversità di disciplina impedisce che nel processo in cui si controvertedi questioni civili o commerciali si pongano problemi di riassunzione,come avviene invece nel rito del lavoro allorché nessuna delle parti –vigente il sistema del tentativo obbligatorio – provveda al promovimentodel tentativo di conciliazione ordinato dal giudice (abrogato art. 412-bis,commi 3°, 4° e 5°, c.p.c.). Quindi la procedura indicata nel d. lgs. n. 28 del2010 è più spedita e non presenta il rischio dell’estinzione del processo che( 18 ) Problemi di questo genere si ponevano con il testo dell’abrogato art. 412-bis c.p.c. “. . .Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliaizone [. . .] sospende il giudizioe fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione[. . .] trascorso il termine [. . .] il processo può essere riassunto nel termine perentorio di centoottantagiorni [. . .] Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiarad’ufficio l’estinzione del processo . . .”

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