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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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234 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011scono a trovare una soluzione, il mediatore, su loro richiesta, farà una propostascritta che la parti possono accettare o rifiutare (art. 11). Nell’ipotesi diaccordo o di accettazione della proposta il testo della conciliazione ha valorelegale tra le parti (art. 11) ed efficacia piena per l’esecuzione (art. 12).L’unica condizione per poter esperire procedure finalizzate alla soluzionestragiudiziale di controversie è che si tratti di controversie concernentidiritti disponibili (art. 60, comma 3°, lettera a) della l. 18 giugno 2009, n. 69 eart. 2, comma 1°, del d. lgs. n.28 del 2010).Esistono esperienze di procedure conciliative stragiudiziali già da tempofunzionanti nei conflitti di lavoro (art.410 s.s., c.p.c.), nelle controversiein materia bancaria e creditizia (art. 128-bis del d. lgs. 1 settembre 1993, n.38), nel settore dell’intermediazione finanziaria (d. lgs. 8 ottobre 2007, n.179), nelle relazioni commerciali (l. 18 giugno 1998, n. 192 contenente la disciplinadelle subforniture nelle attività produttive), in materia di concorrenzae regolazione dei servizi di pubblica utilità (l. 14 novembre 1995, n.481), nel settore del diritto di autore (d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68), in materiadi controversie tra consumatori e professionisti (d. lgs. n. 206 del 2005) edaltre.La novità della riforma del 2010 è quella di avere generalizzato la regolae reso possibile a chiunque l’accesso a procedure finalizzate alla conciliazionedi controversie praticamente in ogni settore della vita civile e commercialesecondo il modello procedimentale che è stato sopra sintetizzato,affidato nella sua gestione ad appositi organismi di mediazione istituiti daenti pubblici o da privati.3. – L’altro modo con cui la riforma ha concepito la mediazione è quellodi considerarla condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelleipotesi di controversie civili e commerciali tassativamente indicate nell’art.5 del d. lgs. n. 28 del 2010. In questo significato la mediazione costituisce unadempimento preliminare alla causa o effettuato in corso di causa.Il legislatore ha voluto, in sostanza, prevedere l’obbligatorietà del tentativodi conciliazione prima di instaurare un contenzioso in sede giudiziaria,sulla scia di quanto nel 1998 è stato fatto nelle controversie di lavoro, imponendoall’attore di promuovere la mediazione finalizzata all’eventuale conciliazione,prima di avviare il procedimento giudiziario (con la notifica dellacitazione a giudizio o con il deposito del ricorso, a seconda dei casi) ( 17 ).La riforma con cui è stato abolito il tentativo obbligatorio di conciliazionenelle cause di lavoro, (art. 31, comma 1°, della l. 4 novembre 2010, n. 183)non contraddice il senso fortemente innovativo, e insieme esortativo, impressoalla mediazione dal d. lgs. n. 28 del 2010.( 17 ) Questo meccanismo entra in vigore il 20 marzo 2011 salvo presumibile rinvio.

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