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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 233Il decreto n. 28 del 2010 soffre del problema generale del giurista di nonriuscire sempre a cogliere la novità dei nuovi istituti e di voler sempre inquadrarlinell’ambito dell’assetto tradizionale della giustizia. È prevalsaquindi soprattutto la preoccupazione non tanto di incoraggiare il ricorso allamediazione quanto di garantire un’equilibrata relazione tra la mediazionee il procedimento giudiziario ( 16 ).Di fronte ad un conflitto o a qualsiasi tipo di controversia il pensieronella nostra tradizione giuridica corre subito alla causa in tribunale. Se rimaniamovittime di un incidente o se il vicino sconfina nella nostra proprietàprendiamo subito contatto con un avvocato per “fare causa” e otteneregiustizia.Ebbene, il d. lgs. n. 218 del 2001 dice oggi che si può, certamente, prenderecontatto con un avvocato ma che si può ugualmente ottenere giustiziaattraverso la procedura di mediazione finalizzata alla composizione dellaconcordata della controversia.Comporre una controversia non vuol dire ottenere meno giustizia. Tentaredi ottenere giustizia con un accordo anziché con una causa, vuol dire alcontrario accelerare la soluzione. Se la controparte non intende dichiararsidisponibile a nessuna soluzione sarà il mediatore a proporla, ricorrendo allenorme giuridiche ma anche all’equità e, se neanche allora si raggiunge unaccordo, la soluzione estrema sarà il ricorso al processo.È questa la filosofia e al tempo stesso la nuova cultura che la riforma intendesuggerire.Il procedimento ha una struttura semplificata.Si tratta di una procedura riservata e informale (art. 3 del d. lgs. n. 28 del2010), quindi – salvo il pagamento delle indennità e delle altre poche spesedella mediazione (art. 17) – non esiste alcun appesantimento dettato da normeprocessuali formali. La domanda di mediazione è presentata mediantedeposito di una istanza presso uno degli organismi di mediazione esistenti(art. 4). Il procedimento deve avere una durata non superiore ai quattro mesi(art. 6). Il mediatore incaricato mette velocemente la controparte a conoscenzadella domanda di mediazione a ne attende le deduzioni difensiveadoperandosi successivamente per trovare una soluzione in uno o più incontricon le parti e, se vi sono, con i loro avvocati (art. 8). Se le parti non rie-per i rispettivi ambiti di riferimento (il processo di mediazione, il processo civile e i rapportitra i due contesti) una tecnica di redazione autonoma e più ordinata.( 16 ) Sono questi peraltro i due temi di fondo sui quali si sofferma la direttiva europea del21 maggio 2008 n. 52 che all’art. 2 prevede che “la presente direttiva ha l’obiettivo di facilitarel’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevoledelle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazionetra mediazione e procedimento giudiziario”.

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