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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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232 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011dei testi normativi sulla mediazione pubblicati dopo la l. n. 69 del 2009 che,all’art. 60, dava al Governo una delega ampia ad adottare “uno o più decretilegislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale”.Le procedure di mediazione sono quindi state introdotte nell’ordinamentoitaliano in primo luogo per dare a chiunque la possibilità di risolvereun conflitto senza accedere alle tradizionali procedure giudiziarie di risoluzionedei conflitti.Il principio è ribadito espressamente nell’art. 2 del d. lgs. n. 28 del 2010dove si legge che “chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazionedi una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondole disposizioni del presente decreto”.L’imprinting giurisdizionale della formazione universitaria e professionalemette il giurista di fronte all’imbarazzo di doversi occupare di procedurenate per costituire una alternativa alla giurisdizione.L’impatto della mediazione nella nostra cultura giuridica potrebbe farcorrere, quindi, il rischio di attribuire alla mediazione delle controversie civilie commerciali il significato di un noioso ed inevitabile adempimentopreliminare al processo, lasciandone in ombra il senso generale che è quellodi promuovere una riforma della giustizia a partire dalla decisione di nonricorrere all’autorità giurisdizionale quando la soluzione di un conflitto puòessere il risultato di procedure più plausibili, più rapide e meno costose.In questa prospettiva le disposizioni del d. lgs. n. 28 del 2010 non aiutano,però, a leggere la mediazione come strumento alternativo al processo.La tecnica di redazione del decreto soffre molto della preoccupazione di doverrisolvere i problemi di condizionamento sulla mediazione del processo.Quasi tutte le norme affrontano il tema del raccordo tra le procedure di mediazionee il processo civile, come se inevitabilmente la mediazione debbaprecedere l’accesso al processo o accompagnarsi alla frequentazione delleaule di giustizia. Tutto il capo II del decreto è costruito su questa ambivalenzae meglio sarebbe stato se il legislatore delegato avesse adottato unatecnica di redazione più lineare, disciplinando il procedimento di mediazionein una prima parte e riservando, poi, ad una seconda parte il tema delraccordo tra la mediazione e l’eventuale procedimento giudiziario. Sembrainvece che eventuale debba essere, secondo il decreto, il ricorso alla mediazioneanziché al processo ( 15 ).( 15 ) L’art. 4, per esempio, dove si parla di accesso alla mediazione contiene, insieme alleformalità di accesso, anche le disposizioni relative agli obblighi di informativa che l’avvocatoincaricato di una causa deve dare al suo assistito; l’art. 5 nel capo rubricato “procedimento dimediazione” regolamenta anche il rapporto tra la mediazione e il processo civile; uguale commistioneè negli artt. 6 e 7 e così molte altre disposizioni che avrebbero potuto trovare invece

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