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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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DIBATTITI 15so di loro sarebbe solo quello di bloccare le azioni esecutive o di impedire ilsorgere di prelazione, ma dato che il termine concesso per tale effetto è disoli 60 giorni, non esiste impugnazione di sorta che si sviluppi nei due gradiprevisti (opposizione al tribunale e reclamo alla corte d’appello) in un taletermine.In definitiva la possibilità di impugnare l’accordo di ristrutturazione, sedeve avere un senso operativo concreto, si spiega solo perché questo accordotocca anche i creditori estranei, cui viene quindi concesso il rimedio impugnatorio,i quali altrimenti non avrebbero alcun interesse a dolersene ( 12 ).L’attribuzione a questi del diritto di opporsi all’accordo, servirebbe perciòa far valere l’eventuale effetto deteriore rispetto ai limiti nei quali è ammessoil concordato preventivo: qui la loro tutela è imprescindibile, perchéaltrimenti l’accordo di ristrutturazione diventerebbe un contratto in frodealla legge.Da questo profilo, allora, l’accordo di ristrutturazione si colloca perfettamentenell’ambito delle procedure concordatarie della legge fallimentare;il limite al contenuto sarà quello di non dare vita a meccanismi di pagamentoche siano deteriori in relazione ai divieti che sono previsti per il concordatopreventivo dall’art. 160, l. fall.Del pari l’accordo non potrà essere approvato dai creditori privilegiati adanno dei chirografari, sicché se intendano ugualmente approvarlo dovrannorinunciare al privilegio, in analogia all’art. 177, l. fall., altrimenti il loroconsenso non dovrà essere computato nel 60% dei crediti richiesto.A tal fine la possibilità di opposizione consentirà al creditore estraneo ocontrario di contestare tali circostanze. Laddove tali limiti non siano superati,il creditore estraneo o contrario sarà pregiudicato né più né meno diquanto accadrebbe se la maggioranza dei creditori approvasse una propostadi concordato preventivo e non avrà alcun interesse concreto (art. 100c.p.c.) ad impugnare l’accordo.Poiché infine la procedura avrà costi notevolmente inferiori ed una rapiditàben superiore a quella con cui i concordati preventivi trovano attuazione,si realizzerà così l’imprescindibile “comunanza di interessi in cui piùpersone versano [. . .] emergente, anche indipendentemente dalla loro volontà,dalla convergenza dei loro interessi”, che giustifica l’efficacia dell’accordonei loro confronti.Gianluca Sicchiero( 12 ) Fermo peraltro il diritto degli aderenti di impugnarlo ove emerga un interesse concretoche non consista in un pentimento della precedente adesione.

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