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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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230 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011co ( 9 ), lo stesso decreto legislativo torna nei conflitti di lavoro al sistema dellafacoltatività del tentativo di conciliazione previsto nell’art. 410 del c.p.c.,ma la modifica non ha, in questo contesto, una valenza ripristinatoria dellafilosofia della conciliazione precedente alla riforma che nel 1998 aveva introdottoil tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro ( 10 ).Il ritorno alla facoltatività, al contrario, ha paradossalmente una funzionedeflattiva derivante dalla eliminazione di uno strumento di intasamento delsistema conciliativo che nella prassi si è rivelato assolutamente inadeguatoper il carico di lavoro delle commissioni, non compensato da un tasso accettabiledi conciliazione delle controversie (le conciliazioni davanti allecommissioni provinciali del lavoro costituiscono, come si dirà meglio piùoltre, solo il 13% del numero di procedure conciliative aperte ogni anno).Il legislatore non scommette più, nei conflitti di lavoro, quindi, sul sistemadell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione ( 11 ), ma attribuiscevalore centrale alla risoluzione arbitrale irrituale davanti alle commissioniprovinciali di conciliazione (nuovo art. 412 c.p.c.), nelle sedi sindacali (nuovoart. 412-ter, c.p.c.) ovvero davanti ai nuovi collegi di conciliazione e arbitratoirrituale (nuovo art. 412-quater, c.p.c.) introducendo anche la possibilitàdi un’ampia pattuizione tra le parti di clausole compromissorie ( 12 ).In questa sede ci si può limitare ad osservare che con la messa a puntodelle nuove forme di risoluzione arbitrale che saranno tra breve approfondite,il motore trainante del nuovo sistema nei conflitti di lavoro non è piùla (lenta, demotivata e spesso inutile) negoziazione tra le parti ai fini di unaconciliazione, ma la decisione di carattere negoziale (si auspica veloce edefficiente) assunta dalle commissioni e dai collegi arbitrali ai quali le parti( 9 ) Cfr. art. 412-ter, c.p.c., come riformato nel 2010: “Le disposizioni degli artt. 410, 412,412-ter e 412-quater c.p.c. si applicano anche alle controversie di cui all’art. 63, comma 1°, deld. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. del pubblico impiego) il quale prevede – confermandone ladevoluzione al giudice ordinario – tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenzedelle pubbliche amministrazioni nonché le controversie relative a comportamentiantisindacali della pubblica amministrazione”.( 10 ) L’obbligatorietà del tentativo di conciliazione si deve alla riforma introdotta con il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 80 nel settore privato (artt. 410, 410-bis e 412-bis c.p.c.) e all’art. 69 deld. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (razionalizzazione della organizzazione delle amministrazionipubbliche e revisione della disciplina del pubblico impiego) ora negli artt. 65 e 66 del d. lgs. 30marzo 2001, n. 165 (T.U. del pubblico impiego).( 11 ) Anche se il nuovo testo dell’art. 410, c.p.c., riformato nel 2010 prescrive che la commissionedi conciliazione, in caso di esito negativo del tentativo, deve formulare una propostadelle cui risultanze il giudice dovrà tener conto in sede di giudizio.( 12 ) Come si dirà in seguito, la pattuizione delle clausole compromissorie nei contratti dilavoro ha costituito uno dei temi più significativi del confronto politico che ha accompagnatol’iter di approvazione della legge 183/2010).

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