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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 229decisione giurisdizionale ma quello di un accertamento direttamente riconducibilealla volontà delle parti ( 6 ) ed è assoggettato alle consuete azioni diannullamento dell’invalidità negoziale (davanti al giudice competente secondoi normali criteri) come indicato nell’art. 808-ter, richiamato, per lecontroversie di lavoro, dall’art. 412-quater che, nel nuovo testo della riformadel 2010, attribuisce la competenza in appello in unico grado al tribunale infunzione di giudice del lavoro ( 7 ).In queste forme di arbitrato irrituale il lodo ha la natura e l’efficacia,quindi, di un contratto, annullabile dal giudice per le ipotesi tipizzate dal legislatorenell’art. 808-ter c.p.c. ma in modo sostanzialmente analogo a quantoavviene per qualsiasi altro contratto.L’estensione alle controversie di lavoro dell’istituto della risoluzione arbitraleirrituale che era stata introdotta nel 2006 con l’art. 808-ter c.p.c. perqualunque tipo di controversia su diritti disponibili – con la stessa forza derogatoriaprevista nel quarto comma nell’art, 2113 c.c. ( 8 ) – potrebbe dareora una maggiore visibilità e appetibilità generale all’istituto di diritto comunemoltiplicando le occasioni e le opportunità della soluzione arbitraledelle controversie nel campo civile dei diritti disponibili.Il sistema arbitrale ne risulta nella sua generalità potenziato e ampliato,se si considera, peraltro, la persistente vigenza dell’arbitrato nel settore societarioa suo tempo introdotto dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, oltre naturalmentealle innumerevoli altre fattispecie di arbitrato presenti nell’ordinamento.Parallelamente alla costruzione di un sistema nuovo di risoluzione arbitraleirrituale nell’ambito dei conflitti di lavoro, nel settore privato e pubbli-( 6 ) La giurisprudenza è conforme. Cfr. Cass. sez. II, 12 ottobre 2009, n. 21585; Cass. sez.I, 30 maggio 2005, n. 12684; Cass. sez. I, 10 ottobre 2006, n. 24059; Cass. sez. I, 20 luglio 2006,n. 16718.( 7 ) Il secondo comma dell’art. 808-ter c.p.c. prevede cinque motivi di impugnazione per“invalidità” ma si tratta di annullabilità o anche nullità (si pensi ad una convenzione arbitralein materia sottratta all’arbitrato) su cui è chiamato a decidere secondo le regole ordinarie ilgiudice competente di primo grado secondo le disposizioni del libro I nel rispetto del consuetodoppio grado di giurisdizione. Nelle controversie di lavoro l’art. 412-quater c.p.c. attribuisceinvece la competenza in unico grado al giudice del lavoro. Come si vede si tratta di unregime di impugnazione che, al di là della competenza funzionale, è eterogeneo e meriterebbeun intervento legislativo di omogeneizzazione.( 8 ) Il quarto comma dell’art. 2113 c.c. prevede che al verbale di conciliazione si applica laderoga al principio di invalidità delle rinunce e delle transazioni a diritti indisponibili. Secondoil nuovo testo dell’art. 412 c.p.c. “il lodo emanato a conclusione del nuovo procedimentodi conciliazione arbitrale sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effettidi cui all’art. 1372 e all’art. 2113, comma 4° c.c.”

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