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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 227della Costituzione, la responsabilità primaria di garantire coazione alle domandedi giustizia poste dalla conflittualità sociale, nel rispetto irrinunciabiledel diritto di chiunque di agire in giudizio per la tutela contenziosa deipropri interessi e dei propri diritti, disponibili e non disponibili. Il nostro sistemaprocessuale civile, pur soffrendo di rigidità tali che pensare di modificarlocon qualche ritocco è utopistico, continua ad apprestare faticosamentetutele nei tradizionali settori della cognizione, dell’esecuzione e dellegaranzie cautelari, nei quali si sono sovrapposte negli ultimi anni insiemea riforme coraggiose, spesso retromarce veloci e molte promesse di semplificazione.Considerate le dimensioni dello sforzo riformatore necessario el’intasamento delle aule di giustizia, non si può escludere che, ove il trend intema di procedure alternative riuscisse ad incoraggiare riforme più radicali,il contenuto della giurisdizione possa circoscriversi un giorno alla tutela deisoli diritti indisponibili e al controllo sulle decisioni rese nell’ambito dei sistemialternativi.Il secondo pilastro è costituito oggi certamente dalla mediazione finalizzataalla soluzione consensuale delle controversie, da anni praticata in ampisettori delle relazioni commerciali e industriali ed ora estesa dal d. lgs. 4marzo 2010, n. 28 ad un ambito molto significativo quale quello della maggiorparte delle controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili.Si tratta di un pilastro rinvenibile nell’esperienza giuridica di molti altriPaesi e che ha raggiunto nell’ambito della giustizia una propria dignità di sistemaconsensuale a prescindere ed oltre le esigenze di deflazione del caricogiurisdizionale. La potenzialità deflattiva di questo sistema di risoluzionealternativa dei conflitti non è più, dunque, considerata la sua funzione primariache va, invece, rintracciata nel suo ruolo parallelo di sistema di giustiziabasato sul consenso e non sulla coazione. Il termine “conciliazione”,che prima di oggi connotava da solo nel linguaggio comune sia la proceduratesa alla soluzione consensuale di una controversia sia l’atto in sé dell’accordo,è stato molto opportunamente sostituito da quello di “mediazionefinalizzata alla conciliazione della controversia” che riesce a dare meglio l’ideadella circostanza che per giungere a risolvere una controversia è necessarioun percorso di avvicinamento che, sia pure senza particolari formalismi,deve pur sempre avere un proprio setting senza il quale perderebbe lapropria plausibilità.La “conciliazione” non è l’abbandono di una pretesa, quasi una riconciliazione,ma la soluzione consensuale di un conflitto. Così come avvieneper la sentenza, anche la conciliazione è il momento finale di un confrontoeffettuato alla presenza di un terzo; qui il mediatore, lì il giudice. Si può pertantocostruire una perfetta simmetria tra il procedimento giurisdizionale eil procedimento di mediazione. Entrambi mirano alla soluzione di un conflitto.Nel processo in tribunale si chiede al giudice imparziale una senten-

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