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SAGGI 223lativo corrispettivo ( 99 ). Si consideri, in proposito, che la tutela dei marchiche godono di rinomanza – ed i marchi delle società sportive sembra chesenz’altro debbano essere classificati tra i marchi rinomati, proprio perchéportatori di un messaggio ulteriore rispetto a quello distintivo ( 100 ) – siestende, pur in mancanza di un pericolo di confusione, anche all’ipotesi incui l’uso non autorizzato di un segno uguale o simile ad essi « senza giustomotivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo odalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi » (art. 20, lett. c),cod. propr. ind.) ( 101 ). La ratio della protezione dei marchi che godono di rinomanza,infatti, è evidentemente quella di affiancare alla tradizionale funzionedi indicazione di origine del marchio anche una tutela contro ogniforma di parassitismo ( 102 ). In tal modo, i segni distintivi dello sport che godanodi rinomanza dovrebbero vantare una indubbia tutela contro ogni iniziativacommerciale diretta a sfruttare, in assenza di un legittimo consenso,il valore di mercato di detti segni, allorché il comportamento del terzo utilizzatoredia luogo ad un vantaggio di origine essenzialmente parassitariooppure comporti un pregiudizio per il titolare del segno ( 103 ).Nell’ambito della protezione del marchio sportivo e delle conseguentiazioni a tutela dello stesso - di cui si segnalano in sede civilistica in primisl’art. 124 c. propr. ind. ed in sede penale gli artt. 573 e 574 c.p. - merita di es-( 99 ) Galli, Estensione e limiti dell’esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra merchandisinge free-riders, cit., p. 242. Al riguardo, anche Vanzetti, Di Cataldo, Manuale di dirittoindustriale, cit., p. 156.( 100 ) Galli, Estensione e limiti dell’esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tramerchandising e free-riders, cit., p. 235. Sulla portata dell’espressione « marchio che gode dirinomanza » utilizzata dalla legge, si rinvia a Vanzetti, Di Cataldo, Manuale di diritto industriale,cit., p. 246; Vanzetti, La nuova legge marchi, cit., p. 25; Id., Il marchio rinomato, in Lariforma della legge marchi, cit., p. 79.( 101 ) Ha fatto riferimento anche alla violazione dei diritti di privativa di cui all’art. 20, lett.c), c.p.i. (oltre che b), Trib. Bari, 13 aprile 2010, in Banca Dati Dejure, relativa alla registrazioneed alla messa in commercio di prodotti recanti il marchio « 46 », già oggetto di registrazione in<strong>Italia</strong> ed all’estero da parte di Valentino Rossi.( 102 ) Vanzetti, Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., p. 156.( 103 ) Galli, Estensione e limiti dell’esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tramerchandising e free-riders, cit., 252. Sul riconoscere al marchio di una società sportiva unatutela estesa, non solo al valore distintivo, ma anche al valore attrattivo e suggestivo, si segnalain giurisprudenza, Trib. Bologna, 1 febbraio 2001, est. Ferro, in AIDA, 2002, Repertorio IV.3.3; nel caso di specie, si è ritenuto che l’uso del segno « Forza Bologna » interferisse ex art. 1,comma 1°, lett. c), con il diritto sul marchio della società sportiva, la quale almeno in ambitoregionale gode di rinomanza; al riguardo anche Trib. Torino, 5 novembre 1999, est. Aragno,in AIDA, 2000, Repertorio IV. 3.3; Trib. Torino, 13 aprile 2000, est. Vigone, in AIDA, 2000, RepertorioIV. 3.3.

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