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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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222 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011azioni a difesa del marchio. In particolare, si vuole disciplinare se dette azionispettino autonomamente a ciascuna delle parti, oppure se debbano essereesercitate congiuntamente oppure se soltanto il merchandisee possa provvederedirettamente alla difesa del marchio licenziato ( 98 ). Dall’esigenza ditutelare il marchio concesso in licenza prende le mosse anche il progetto dilegge, in tema di Disposizioni per la tutela dei segni distintivi delle societàsportive, enti e federazioni, e per la disciplina della loro utilizzazione commercialee delle sponsorizzazioni sportive, a cui si è fatto riferimento in precedenza.In particolare, esso nasce dalla constatazione sia di una carenza normativaidonea a contrastare, “con regole e con criteri precisi” l’attività di contraffazionedei marchi e dei prodotti sportivi nonché il fenomeno dell’ambushmarketing, sia delle gravissime perdite in termini di fatturato che sono generate,nell’ordinamento sportivo, dal fenomeno della contraffazione deimarchi sportivi.Anche in ambito comunitario, è stata affermata l’esigenza di tutelare ilmarchio delle società sportive; in particolare, con la sentenza della Corte diGiustizia del 12 novembre 2002 NC/206/01, relativa al celebre club inglesedell’Arsenal, la Corte comunitaria si è pronunciata sulla tutelabilità delmarchio Arsenal, appartenente all’omonimo club calcistico, nei confrontidi un venditore di prodotti non ufficiali (nel caso di specie, sciarpe) riportantiil marchio del club, in un chiosco che comunque esponeva un cartellocon l’avvertenza che gli articoli in vendita non erano ufficiali. In tale occasione,la Corte comunitaria ha affermato la tutelabilità del marchio in questionea nulla rilevando l’avvertenza sulla non provenienza dei prodotti dalclub; nella motivazione, infatti, si è evidenziato che se i prodotti, dopo esserestati venduti nel luogo in cui appariva l’avvertenza, erano presentati a terzi,costoro potevano essere indotti ad interpretare il segno come indicantel’Arsenal quale <strong>impresa</strong> di provenienza dei prodotti.Tale importante precedente, pertanto, incentra la protezione del marchiosportivo esclusivamente attraverso il riferimento alla confondibilitàsull’origine e sulla provenienza del prodotto, senza tenere in considerazione,comunque, che il marchio sportivo comunica non solo un messaggiosulla provenienza ma anche una componente suggestiva legata indubbiamenteall’immagine mentale di cui il marchio è caricato; di conseguenza,consentire a soggetti non collegati con il titolare del marchio di mettere incommercio prodotti recanti segni che, pur in assenza di confusione, richiamanoil messaggio connesso al marchio, sottrae un valore sia al titolare delmarchio sia a coloro che hanno acquistato i prodotti originali, pagando il re-( 98 ) Sul profilo della legittimazione all’azione, si veda anche Vanzetti, Di Cataldo, Manualedi diritto industriale, cit., p. 543.

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