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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 221In ogni caso, lo sponsor tecnico della squadra se non può disporre dell’immaginedel singolo giocatore può, per fini pubblicitari, legittimamenteutilizzare e riprodurre – in virtù degli accordi generalmente contenuti nelcontratto di sponsorizzazione – l’immagine dei giocatori della società sponsorizzata,nei limiti in cui l’immagine riguardi un “gruppo” di giocatori dellasquadra e non pertanto il singolo atleta, nel contesto di gare, allenamentiod altre attività ufficiali ( 96 ). A tal fine, ad esempio, con riguardo ai calciatoridella Nazionale, il vigente accordo tra F.I.G.C. e Associazione <strong>Italia</strong>na Calciatori,intende per « “immagine di un gruppo di calciatori della Nazionale”qualsiasi immagine che sia evocativa delle Squadre o che – a prescindere daogni altro aspetto – raffiguri almeno quattro calciatori in azione di gioco o comunquenel contesto di una gara ». La Convenzione del 23 luglio 1981, relativaalle attività promozionali e pubblicitarie riguardanti le Società calcisticheed i calciatori loro tesserati, invece, definisce per fotografie di gruppo « le fotografiedi squadra raffiguranti almeno undici dei suoi componenti ». Si è giàevidenziato, tuttavia, che tale Convenzione appare ormai inadeguata, allaluce del contesto attuale, relativo allo sfruttamento commerciale dell’immaginesia dei singoli atleti sia delle società. Appare più plausibile, pertanto,ritenere, al di là del mero dato numerico, che l’utilizzo della fotografiadurante un’azione di gioco e l’utilizzo dell’immagine di più atleti in posapossa considerarsi legittimo, senza necessità del consenso dei singoli soggettiritrattati, allorché l’immagine di “gruppo” utilizzata per fini pubblicitaridallo sponsor della società non induca i terzi nell’erroneo convincimentoche siano uno o più atleti determinati e non la società, ad aver prestato ilconsenso all’utilizzo dell’immagine per fini pubblicitari e promozionali ( 97 ).6. – È fortemente avvertita l’esigenza di tutelare il marchio sportivo controeventuali contraffattori od imitatori. A tal fine, nei contratti di merchandisingsono spesso previste clausole specifiche; così ad esempio, dopo laprevisione generale che ciascun contraente è tenuto a fornire tempestivacomunicazione all’altra parte di ogni violazione commessa da terzi, sonogeneralmente regolamentate le modalità per intraprendere e coltivare le( 96 ) Al riguardo, si segnala Pret. Roma, 31 maggio 1983, in Giust. civ., 1984, I, p. 308, secondola quale « Per effetto di convenzione intercorsa tra la lega nazionale calcio e l’associazioneitaliana calciatori, compete alla società sportiva – senza necessità del consenso dei singolicalciatori – il diritto di utilizzare (direttamente o mediante cessione al cd. sponsor) le fotografiedi gruppo della squadra stampate sul cd. poster ufficiale, purché si tratti di un’utilizzazionepubblicitaria e/o promozionale dell’attività economica imprenditoriale svolta dallasocietà nel campo dello spettacolo sportivo ».( 97 ) Sul punto Cantamessa, Merchandising, sponsorizzazioni e diritti di immagine, cit., p.527.

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