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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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14 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011A tal fine si può ricordare che, nel caso del concordato preventivo, il limiteinsuperabile è contenuto nel capoverso dell’art. 160, l. fall., il qualeconsente che i creditori siano divisi per classi e che, entro i limiti ivi indicati,anche i creditori privilegiati siano pagati in misura non esaustiva, purchéla divisione per classi non sovverta l’ordine delle cause di prelazione.Se allora anche l’accordo di ristrutturazione venga limitato negli stessitermini, in relazione all’effetto che produce per i terzi, l’autonomia degliestranei e dei contrari risulterebbe pur sempre salvaguardata, perché non ricevebberoun trattamento deteriore. In tal senso, ad es., dovrebbe operarenel concordato stragiudiziale il divieto per i creditori privilegiati di sottoscriverel’accordo se non rinuncino al privilegio, in analogia a quanto indicatodall’ art. 177, l. fall., non potendo altrimenti essere computati nellamaggioranza laddove l’accordo preveda un qualsiasi effetto sul diritto degliestranei.Nello stesso senso, l’accordo di ristrutturazione non potrebbe prevedereil sovvertimento delle cause di prelazione, sempre secondo quanto prevedel’art. 160, l. fall.In definitiva, in questi termini, la differenza tra l’accordo di ristrutturazioneed il concordato preventivo consisterebbe solo nelle modalità con cuisi forma la maggioranza e non in una minor tutela per i creditori estranei( 11 ), i quali lo vedrebbero perfino approvato con una maggioranza superiorea quella richiesta per il concordato preventivo.Vi è inoltre anche un rilievo ulteriore che depone per l’efficacia erga omnesdi questi accordi e che consoliderebbe la coerenza di questa lettura.Infatti, il diritto di opposizione all’accordo previsto dall’art. 182 bis, l.fall., si spiega solo come tutela a favore dei terzi estranei e non certo dei creditoriche abbiano accettato l’accordo, i quali evidentemente non possonoimpugnarlo perché abbiano cambiato idea, giacché la legge fallimentarenon prevede alcuna forma di recesso dall’accordo stesso.D’altro canto se si ritenesse che il diritto di opposizione serva a tutelare(solo) i i creditori che abbiano sottoscritto l’accordo da rischi ipotetici (es. lafalsificazione di una firma, il deposito di una relazione diversa da quella esaminata,ecc.), si opterebbe per un’interpretazione riduttiva della regolafrancamente ingiustificata.In più, se l’accordo stragiudiziale valesse solo all’interno dei creditoriche lo approvano, i creditori estranei non avrebbero alcuna ragione di impugnarlo,perché non ne verrebbero toccati. A tutto concedere l’effetto ver-( 11 ) Ovvero senza voler affermare l’esistenza di una matrice unitaria dei diversi concordati:Frascaroli Santi, cit., pp. 234-235, pur nell’estensibilità agli accordi di ristrutturazione, diprincipi e norme del concordato preventivo: ivi, p. 237.

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