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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 219cui vi sia il consenso da parte dell’interessato oppure della società qualora aquesta sia stato ceduto il diritto di immagine da parte del singolo. Allo stessomodo, in virtù del contratto di merchandising con la società, l’aziendanon può utilizzare il nome o l’immagine del singolo sportivo, più o menocelebre, al fine di produrre e porre in commercio beni destinati ad esserecontraddistinti dal nome o dall’immagine del singolo (cd. personality merchandising)( 90 ).In questo modo, i singoli atleti hanno, eccetto l’ipotesi di diversi accordiin vigore con la società, piena ed autonoma libertà negoziale per la stipulasia di contratti promo-pubblicitari ( 91 ), sia di merchandising per lo sfruttamentocommerciale del proprio nome od immagine ( 92 ); a quest’ultimoproposito, si evidenzia come il già esaminato comma 3° dell’art. 8 del Codicedella Proprietà Industriale tuteli, se notorio, anche il nome di persona, riconoscendoall’avente diritto la possibilità di registrarlo e di usarlo comemarchio, anche attraverso lo strumento del merchandising. Più in generale,viene in rilievo il diritto al nome ed all’immagine del singolo atleta che deveintendersi come diritto della persona celebre allo sfruttamento commercialedel proprio right of publicity ( 93 ).ed i loro tesserati, del 23 luglio 1981, stipulata tra l’Associazione <strong>Italia</strong>na Calciatori e la LegaNazionale; successive modifiche ed integrazioni sono state apportate in data 27 luglio 1984.( 90 ) Sul cd. personality merchandising, tra gli altri, Ricolfi, I segni distintivi dello sport, inAIDA, 1993, p. 116; Id., Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, cit., 434; DiCataldo, I contratti di merchandising nella nuova legge marchi, cit., p. 74.( 91 ) Di recente, al riguardo, Colantuoni, Novazio, Il contratto di cessione di immagine inambito sportivo, in Contratti, 2010, p. 204.( 92 ) Sulla differenza tra le operazioni di sponsorizzazione e di personality merchandisingdel singolo atleta, si veda Ricolfi, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi,cit., p. 426.( 93 ) Per questa ragione la notorietà della persona non è in grado da sola di giustificare, exart. 97 l. 22 aprile 1941, n. 633, il libero utilizzo dell’immagine, essendo necessario anche un fineinformativo (Cass., 10 giugno 1997, n. 5175, in Foro it., 1997, c. 2920). Si è, infatti, ben evidenziatoche: « la divulgazione del ritratto di persona notoria è lecita non per il fatto in sé chela persona ritratta possa dirsi notoria ma se ed in quanto risponda ad esigenze di pubblicainformazione, sia pure in senso lato; quando cioè esclusiva ragione della diffusione sia quelladi far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamentele notizie che di questa persona vengono date al pubblico. Quando, al contrario, la divulgazionedel ritratto avvenga per altro scopo che non sia quello legittimo di soddisfare l’esigenzapubblica di informazione, allora essa non è più una giustificazione, ma il fatto che inducead una divulgazione che porta vantaggi, spesso a contenuto patrimoniale, a colui che ladivulgazione esegue » (Cass., 2 maggio 1991, n. 4785, in Dir. informaz. informat., 1991, p. 837).Su un caso di illecito utilizzo dell’immagine di un calciatore in assenza del consenso dell’interessato,si segnala Trib. Tortona, 24 novembre 2003, in Danno e resp., 2004, p. 533, con notadi Pardolesi, Il cigno rossonero: illecito sfruttamento e dilution dell’immagine.

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