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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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218 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Più in generale, i prodotti tecnici destinati alle competizioni ufficiali, oltreal marchio della società sportiva ed a quello del main sponsor, possonoriprodurre il marchio dello sponsor tecnico, nel rispetto delle dimensionimassime consentite dagli organismi sportivi, nazionali ed internazionali,aventi competenza di volta in volta sulla manifestazione ( 87 ). Si pone, però,il problema della vincolatività delle disposizioni emanate dagli organismisportivi – come le Federazioni, nazionali od internazionali – oppure degliaccordi assunti tra le società e la Lega di appartenenza, nei confronti di soggetti,quali gli sponsor, che sono estranei all’Ordinamento sportivo oppureche non sono parti di siffatti accordi. Generalmente, la questione è superatatramite l’inserimento nel regolamento contrattuale di clausole di rinvioed accettazione con cui le parti, e quindi anche lo sponsor, richiamano edaccettano le disposizioni Federali oppure gli accordi di Lega riguardanti ilcontratto in questione.5. – Con il contratto di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor, generalmentee salvo diverso accordo, acquisisce i diritti di riproduzione e diffusionedell’immagine del club ( 88 ), ma non acquisisce alcun diritto di sfruttamentopubblicitario o promozionale dell’immagine dei singoli tesseratidella società. In altre parole, lo sponsor non può utilizzare l’immagine deisingoli tesserati, per iniziative pubblicitarie e promozionali a meno che essenon siano riconducibili alla squadra, nell’ambito dello svolgimento di gare,allenamenti ed altre attività sociali ( 89 ); è fatta salva, ovviamente, l’ipotesi in( 87 ) Per l’abbigliamento non regolamentato (come ad es. quello riguardante l’allenamento),invece, la collocazione e la dimensione dei rispettivi marchi sarà disposta in conformitàagli accordi assunti dalle parti.( 88 ) Su un caso di utilizzo non autorizzato dell’immagine della società e di un atleta, Pret.Roma, 24 dicembre 1981, in Foro it., 1982, I, c. 565, secondo la quale « va inibita, con provvedimentocautelare d’urgenza, la diffusione – non autorizzata dagli aventi diritto – di un posterbifacciale recante, su un lato, la fotografia di una squadra calcistica (A.S. Roma) e, sull’altro,l’immagine, con firma e dedica, di un suo prestigioso giocatore (Paulo Roberto Falcao) ». Direcente, si segnala il caso singolare esaminato da Cass., 11 agosto 2009, n. 18218, in Red. inMass. Giust. civ., 2009, p. 7-8, relativa ad un caso del tutto particolare, in cui la S.C. ha affermatola tutela dell’immagine e della denominazione di un’imbarcazione che svolgeva competizioniagonistiche; nel caso di specie un’azienda senza il consenso dell’avente diritto e senzapagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l’immaginee la denominazione dell’imbarcazione, usata anche come elemento di richiamo nell’ambitodi campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio.( 89 ) I doveri promo pubblicitari dei giocatori di calcio nei confronti della Società, sono individuatinell’art. 8 della Convenzione per la regolamentazione degli accordi concernenti attivitàpromozionali e pubblicitarie che interessino le società calcistiche professionistiche ed i calciatori

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