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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 217finiscono per avere notevole incidenza sul normale evolversi delle relazioninegoziali, rappresentando limiti non indifferenti all’autonomia negozialedelle parti ( 84 ). Così, ad esempio, con riguardo alla sponsorizzazione tecnicadi squadre di calcio di serie A o B, il marchio dello sponsor tecnico (oltreche quello del main sponsor e degli eventuali sponsor secondari), deveessere apposto sulle maglie ed i pantaloncini indossati durante le partite ufficiali,nel rispetto del Regolamento delle divise da gioco emanato dalla LegaNazionale Professionisti ( 85 ), nonché, sempre per quanto concerne la tenutada gioco dei calciatori, nel rispetto dell’art. 72 delle Norme OrganizzativeInterne della F.I.G.C., con particolare riguardo al comma 4° ( 86 ).( 84 ) Briante, Savorani, Il fenomeno « sponsorizzazione » nella dottrina, nella giurisprudenzae nella contrattualistica, cit., p. 645; Cantamessa, Merchandising, sponsorizzazioni e dirittidi immagine, cit., p. 521. Sul punto già, De Silvestri, Le operazioni di sponsorizzazione e ilmerchandising delle società calcistiche, cit., p. 116.( 85 ) Al riguardo, si veda il Comunicato Ufficiale, n. 16 del 6 agosto 2008, « Regolamentodelle divise da gioco », con particolare riguardo agli artt. 6 e 7. In particolare, l’art. 6, Pubblicitàdello sponsor, prevede che: « 1. Si intende per sponsor il nome, il marchio, il logo, il prodottoe/o il servizio di un’azienda. 2. È vietato recare pubblicità a categorie di prodotti per i qualiesista esplicito divieto di legge, nonché slogan di natura politica, confessionale o razziale, o dicause che offendono il comune senso della decenza. 3. La pubblicità dello sponsor è consentitasolo sul davanti della maglia e la superficie totale occupata dalla stessa non deve superarei 250 cm 2 . La pubblicità dello sponsor non è consentita sulle maniche, sul retro e sul collettodella maglia da gioco. 4. Lo spazio di 250 cm 2 può essere utilizzato da un numero massimo di2 sponsor per gara. Lo spazio in questione può essere, nel rispetto del comma precedente, noncontiguo. 5. Le Società hanno la facoltà di utilizzare sponsor diversi per ogni gara. Le divise ufficialida gioco devono in ogni caso essere depositate e approvate dalla LNP secondo quantoprevisto dal successivo art. 10. 6. La pubblicità dello sponsor non è consentita sui pantaloncini,sui calzettoni e all’interno dei numeri. Esclusivamente per le società partecipanti al Campionatodi Serie B TIM, a titolo sperimentale per le stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010,è consentita la pubblicità dello sponsor anche sui pantaloncini. La pubblicità dello sponsor èconsentita solo sul davanti dei pantaloncini e la superficie occupata dalla stessa non deve superarei 40 cm 2 . Lo spazio di 40 cm 2 deve essere utilizzato da un unico sponsor. 7. Il criterio perla misurazione della pubblicità è il seguente: si misurano – vuoto per pieno – le singole unitàdi cui si compone il marchio, intendendo per « unità »: nel caso di scritte, ogni singola parola;nel caso di loghi, l’intera superficie dell’elaborazione grafica costituente il logo. Si considerasuperficie di ogni singola unità (parola o logo) la forma geometrica piana regolare nella qualel’unità può essere inscritta ». L’art. 7, Pubblicità del fornitore dell’abbigliamento sportivo,prevede che: « 1. Sulle divise da gioco può essere apposto il marchio del fornitore dell’abbigliamentosportivo. 2. Il fornitore dell’abbigliamento sportivo non è necessariamente il produttoredello stesso. 3. Il fornitore dell’abbigliamento sportivo può apporre sulle divise dagioco il proprio marchio o nome nel rispetto delle seguenti norme:. . . ».( 86 ) L’Art. 72 (Tenuta di giuoco dei calciatori) delle Norme Organizzative Interne dellaF.I.G.C. è consultabile, in http://www.figc.it/.

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