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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 215nitura, allo stesso modo dell’importo dell’eventuale corrispettivo in denaro,a fronte dei diritti di sponsor tecnico riconosciuti, variano a seconda delprestigio e dell’importanza della società sportiva parte del contratto. Piùnello specifico, il corrispettivo in denaro può essere determinato in unasomma predeterminata, a prescindere dal risultato sportivo conseguito, oppurepuò essere strettamente collegato ad esso. Anche nella prima ipotesi(corrispettivo fisso), può essere previsto un corrispettivo integrativo, eventuale,in funzione del piazzamento del club nel Campionato nazionale oppurenella Coppa di Lega oppure in quelle europee. Generalmente è previsto,in caso di retrocessione del club in una serie inferiore, una consistenteriduzione del corrispettivo in denaro, se non anche la facoltà per lo sponsortecnico di recedere dal contratto in essere.A fronte, invece, della concessione della licenza di uso del marchio dellasocietà sportiva in favore dello sponsor tecnico, quest’ultimo si impegna ariconoscere e a corrispondere alla società sportiva una royalty, rappresentatada una percentuale sul fatturato realizzato dallo sponsor tecnico dallavendita dei prodotti tecnici con il marchio della società sportiva. Non si puòescludere, comunque, che anche una parte del compenso fisso od eventualein denaro sia attribuita pure a titolo di corrispettivo per la concessionedella licenza del marchio del club e non solo per il conferimento dei dirittidi sponsor tecnico ( 79 ).In ogni caso, accanto a queste prestazioni principali (conferimento dellaqualifica e dei conseguenti diritti di sponsor tecnico, nonché licenza diprodurre e commercializzare determinati prodotti di abbigliamento a frontesia di una fornitura di materiale sia dell’eventuale pagamento di un corrispettivosia del riconoscimento di una royalty), le parti si impegnano ad eseguireprestazioni ulteriori anch’esse di una certa rilevanza.Tali prestazioni, comunque, attengono prevalentemente al rapporto disponsorizzazione tecnica; così, ad esempio, la società sportiva si impegna afar indossare i prodotti tecnici oggetto della fornitura e recanti il marchiodello sponsor tecnico a tutti i giocatori delle varie squadre (dalla prima squa-di biciclette da corsa ad una squadra ciclistica. Nello stesso senso anche Lodo Arbitrale, 15febbraio 1991, in Riv. arbitrato, 1992, p. 131, con nota di M. Bianca, Sponsorizzazione tecnica einadempimento contrattuale. In senso diverso, a favore della liberalità d’uso, ex art. 770 c.c.,nell’ambito della sponsorizzazione tecnica, si veda Inzitari, Sponsorizzazione, cit., p. 254; insenso critico, Giacobbe, Atipicità del contratto e sponsorizzazione, cit., p. 414.( 79 ) Possono esservi comunque anche modalità differenti di corresponsione, come adesempio una percentuale di royalty in maniera crescente al raggiungimento di determinatesoglie di fatturato; oppure può essere concordata una royalty forfetaria fissa (flat fee), che prescindedai volumi di vendita. Sul punto, Colantuoni, Merchandising, in I contratti, 2006, p.827.

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