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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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212 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011nel caso di specie, invece, vi è il riconoscimento del valore suggestivo di determinatisegni e della loro capacità di vendita, che così facendo potrà esseresfruttata attraverso il merchandising, anche al di fuori degli ambiti in cui isoggetti di cui all’art. 8, Codice Proprietà Industriale, svolgono l’attività cheha dato origine alla notorietà ( 65 ).Si consideri, infine, che la notorietà di cui all’art. 8 del Codice della ProprietàIndustriale viene a dirimere l’eventuale problematica connessa al fattoche non sempre il segno di una società sportiva potrebbe avere la capacitàdistintiva di cui all’art. 13 dello stesso Codice, essendo la maggior parte deimarchi sportivi dei toponimi, che descrivono la provenienza geografica delclub e pertanto meramente descrittivi ( 66 ). Un toponimo, infatti, può presentarecarattere distintivo, là dove il segno, in ragione dell’uso che ne siafatto dall’<strong>impresa</strong> che ne è titolare, abbia acquistato una certa notorietà cosìda essere istintivamente associato nella mente dei consumatori a tale <strong>impresa</strong>( 67 ). Senza contare, inoltre, che un marchio sportivo originariamenteprivo di capacità distintiva in quanto toponimo è suscettibile di acquisire caratteredistintivo poiché viene generalmente arricchito di dettagli figurativi,che lo trasformano da semplice in complesso, così come tra l’altro auspicatodalla Lega calcio sin dal 1979 ( 68 ). Aciò si aggiunga che si tende anche a ritenereammissibile la registrazione come marchi d’<strong>impresa</strong> dei colori socialidelle squadre, in virtù dell’art. 7, Codice Proprietà Industriale, purché talicolori possano evocare distintamente, nella percezione che ne ha il pubblicodei consumatori, una data società sportiva ( 69 ).( 65 ) Vanzetti, La nuova legge marchi, cit., p. 103; Vanzetti, Di Cataldo, Manuale di dirittoindustriale, cit., p. 214.( 66 ) Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal celata passione,in Riv. dir. econ. sport, 2006, p. 63.( 67 ) Liotta, Santoro, Lezioni di diritto sportivo, cit., p. 169; Maugeri, Considerazioni intema di illecito confusorio delle società sportive, in AIDA, 2007, p. 851.( 68 ) Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal celata passione,cit., p. 63.( 69 ) Liotta, Santoro, Lezioni di diritto sportivo, cit., p. 170; Cortesi, Marchio commercialee società di calcio: idiosincrasia e mal celata passione, cit., p. 65; Maugeri, Considerazioni intema di illecito confusorio delle società sportive, in AIDA, 2007, p. 854; sui marchi di colore,Sciacca, Note in tema di marchio di forma e di colore, in Giur. it., 2008, f. 11, p. 2492; Maugeri,Considerazioni in tema di illecito confusorio delle società sportive, in AIDA, 2007, p. 842; Morri,La rappresentazione grafica del marchio nelle decisioni dell’UAMI e degli organi giurisdizionalicomunitari, in Riv. dir. ind., 2006, f. 6, 1, p. 252; Toni, Brevi note in tema di novità e capacitàdistintiva del marchio di forma, in Giur. comm., 2005, II, p. 605; Biglia, Il marchio di forma nellagiurisprudenza della Corte di Giustizia Ce, in Riv. dir. ind., 2004, II, p. 399; Fabrizio-Salvatore,Sul marchio di forma e sull’imitazione servile della forma del prodotto, in Foro it., 2000, I,c. 3298.

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