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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 211ti in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazionie sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalitàeconomiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi ». In tal modo, si riconosceuna categoria di segni registrabili come marchi di cui si assicura l’esclusivaall’autore della notorietà od al suo avente causa, in deroga al generaleprincipio della libera registrabilità ( 61 ); infatti, soltanto chi è l’arteficedella notorietà ha diritto di registrarla come marchio o farla registrare comemarchio da terzi, al fine di sfruttarla commercialmente, in esclusiva, perqualsiasi settore merceologico, soprattutto attraverso lo strumento del merchandising( 62 ). La tutela è alquanto estesa poiché la disposizione sembra introdurreun vero e proprio divieto generale di registrazione in malafede, applicabileanche all’ipotesi in cui il registrante, giocando per così dire d’anticipo,si appropri di un segno la cui notorietà extracommerciale sia soltantoin corso di formazione ( 63 ).È evidente, pertanto, la finalità di tutelare in pieno l’interesse dell’aventediritto a trarre un vantaggio economico dalla notorietà del proprio nomeo segno ed evitare così ogni fenomeno di parassitismo ( 64 ); contestualmente,la disposizione ben testimonia l’allontanamento da una costruzione delmarchio esclusivamente come segno distintivo e dalla conseguente tesi chene limitava la tutela soltanto al valore distintivo e non a quello suggestivo:( 61 ) Trib. Modena, 26 giugno 1994, in Nuova giur. civ., 1995, I, p. 99.( 62 ) Vanzetti, Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2009, p. 209; Vanzetti,La nuova legge marchi, Milano, 1993, p. 103; Ammendola, Lo sfruttamento commercialedella notorietà civile di nomi e segni, Milano, 2004, p. 33; Sironi, Considerazioni in tema di marchiolimpici e di segni distintivi dello sport, in AIDA, 2007, p. 773; Galli, Estensione e limiti dell’esclusivasui nomi e sui segni distintivi dello sport tra merchandising e free-riders, cit., p. 247.( 63 ) Galli, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2003, p. 482, il quale fa espressoriferimento al precedente di App. Venezia, 17 giugno 2002, in Giur. dir. ind., 2002, n. 4446, laquale pur non applicando l’art. 22 l.m., come modificato nel 1992, in quanto non ancora in vigoreal momento dei fatti, ha comunque ritenuto che il principio espressamente codificato daesso, dovesse ritenersi operante. Sulla tutela anticipata, predisposta dalla disposizione, rispettoal momento di sfruttamento commerciale, si segnala anche Fazzini, Profili della tuteladella funzione suggestiva del marchio nella nuova legge (in margine a due sentenze sul marchio disocietà calcistiche), in Riv. dir. ind., 1995, II, p. 160; Ricolfi, I segni distintivi dello sport, cit., p.123.( 64 ) Ammendola, Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni, cit., p.18. Al riguardo, Galli, Estensione e limiti dell’esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sporttra merchandising e free-riders, cit., p. 248, sottolinea come la tutela dovrebbe estendersi anchealle ipotesi in cui il segno venga usato da un terzo in funzione non solo distintiva dei prodottio servizi per cui è usato, bensì anche per rendere questi prodotti o servizi più attraentiagli occhi del pubblico e, nel caso di specie, di quella parte del pubblico che apprezza il segnocome simbolo non commerciale ma sportivo.

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