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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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DIBATTITI 13L’accordo di ristrutturazione costituisce, a ben vedere, un concordatostragiudiziale, che si differenzia nella sostanza da quello preventivo perchénon è dettata alcuna prescrizione sulla possibile divisione in classi dei creditori,né altra indicazione come quella prevista dall’art. 160, l. fall., sui pagamentinon integrali dei creditori muniti di prelazione.Tuttavia la logica concorsuale del diritto fallimentare è improntata all’efficacia esterna delle varie ipotesi concordatarie: basti ricordare che il concordatofallimentare e quello preventivo sono efficaci erga omnes (artt. 135e 184, l. fall.) se approvati con le maggioranze previste dalle singole disposizioni(artt. 128 e 177, l. fall.).Inoltre il tribunale non esercita più un controllo sulla meritevolezza deiconcordati, com’era prima della riforma, ma si limita al controllo formaledell’esistenza dei requisiti di legge: donde la cd. privatizzazione delle procedurein esame ( 10 ), nelle quali difetta appunto qualsiasi rilievo di interessepubblico che giustifichi il controllo di merito delle scelte operate dai creditorivotanti.La logica maggioritaria opera infine anche per l’approvazione del concordatoprevisto dalla cd. legge Marzano (l. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 4bis).Dal profilo della ratio legis, l’idea che l’accordo di ristrutturazione sia efficaceper i creditori estranei sarebbe allora perfettamente coerente con il sistemadelle procedure concorsuali; la tesi opposta dimentica infatti propriodi valorizzarne la funzione pregnante – impedire il fallimento – e la sua collocazionesistematica nell’ambito predetto. Il punto centrale, semmai, è dinon consentire tramite gli accordi di ristrutturazione un effetto deterioreper i creditori estranei o dissenzienti, rispetto a quello ammesso con il concordatopreventivo, come potrebbe accadere se si ritenesse che il concordatostragiudiziale possa essere essere imposto ai creditori contrari o non aderenti,per la sola ragione di raggiungere l’adesione del 60% dei creditori.Se, invece, si ammettesse l’efficacia esterna del concordato stragiudizialenegli stessi limiti con cui si può dar vita ad un concordato preventivo, alloranon si porrebbe alcun problema di tutela del creditore estraneo o contrario,giacché egli non si vedrebbe pregiudicato dal primo in misura superioredi quanto accadrebbe con il secondo.Anzi, dal profilo dell’esistenza di un comune interesse oggettivo, il creditoredel concordato stragiudiziale riceverebbe in definitiva un trattamentomigliore, che deriva sia dai minori costi dell’accordo di ristrutturazione,che non deve pagare alcun commissario, sia per la rapidità dei tempi di esecuzione,postulati dall’art. 182 bis, l. fall., in sessanta giorni.( 10 ) Per tutti v. sempre Galgano, cit., p. 206.

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