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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 207aziendale. Siffatto principio vale sia per la cessione sia per la concessione inlicenza del marchio, ammettendosi che la concessione riguardi anche solouna parte dei prodotti o servizi per il quale il marchio è protetto (art. 15,comma 2°, l. marchi). In questo modo, viene confermato il riconoscimentodi un valore attrattivo al marchio, che ne fa un “bene” in sé, suscettibile diessere goduto – direttamente od indirettamente (tramite licenze) – e di potercircolare indipendentemente dal complesso aziendale in cui sarà inserito( 39 ). In seguito alla riforma, pertanto, il concedente può procedere allaconcessione del marchio “parziale”, per categorie di prodotti anche distantida quelli originari, e disinteressarsi del tutto delle scelte produttive del concessionarioin merchandising ( 40 ). Il limite a siffatte operazioni è rappresentatodall’esigenza che dal trasferimento e dalla licenza del marchio non derivi« inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamentodel pubblico » ( 41 ). Tale disposizione trova il proprio completamentonel comma 2°, lett. a), dell’art. 14, Codice Proprietà Industriale, secondoil quale il marchio decade « se sia divenuto idoneo ad indurre in ingannoil pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodottio servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare ocon il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato ».Il marchio, inoltre, può essere oggetto di licenza non solo parziale maanche non esclusiva, nel senso che il licenziatario può consentire a più soggettidi usare il marchio per gli stessi prodotti oppure può continuare a farneuso lui stesso. In caso di licenza non esclusiva, comunque, si vuole evitareil rischio che vengano immessi sul mercato, con lo stesso marchio, prodottio servizi apparentemente identici ma in realtà qualitativamente diversi,con conseguente rischio di inganno per il consumatore ( 42 ). Per questaragione, la norma prevede che la licenza non esclusiva sia lecita a condizioneche il licenziatario si obblighi a porre in commercio prodotti “eguali” aquelli corrispondenti messi in commercio con lo stesso marchio dal titolareo da altri licenziatari.( 39 ) In questi termini, Marasà, La circolazione del marchio, cit., p. 479; Id., voce Merchandising,cit., p. 4.( 40 ) Prima della riforma, infatti, la legittimità del contratto di merchandising era giustificatasulla base dei controlli di qualità riservati al licenziante e con il divieto per il licenziatario diapporre il marchio del primo su prodotti che non avessero superato positivamente il controllo(Galgano, Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze,merchandising, cit., p. 190; Id., Diritto civile e commerciale, cit., p. 181.)( 41 ) Sulla ratio di tale disposizione, Auteri, Cessione e licenza di marchio, in La riformadella legge marchi, a cura di Ghidini, Padova, 1995, p. 97.( 42 ) Franzosi, in Il codice della proprietà industriale, a cura di Scuffi, Franzosi, Fittante,Padova, 2005, p. 167; Vanzetti, La nuova legge marchi, Milano, 1993, p. 66; Vanzetti, Di Cataldo,Manuale di diritto industriale, Milano, 2009, p. 258.

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