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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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206 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011l’interesse allo sfruttamento del valore attrattivo del marchio da parte di chilo registri in funzione dell’utilizzo nell’<strong>impresa</strong> altrui ( 35 ). La disposizione dicui all’art. 22 l. m. (attuale art. 19, Codice Proprietà Industriale), infatti, disponeche « può ottenere una registrazione per marchio d’<strong>impresa</strong> chi lo utilizzi,o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti onella prestazione di servizi della propria <strong>impresa</strong> o di imprese di cui abbia ilcontrollo o che ne facciano uso con il suo consenso ».In questo modo, la rilevanza della disposizione è rappresentata non solodal fatto che la novella del 1992 ha svincolato la titolarità del marchio dallaqualità di imprenditore, così che qualsiasi soggetto è legittimato a presentarela relativa domanda, ma anche dalla circostanza che il legislatoreespressamente ha ammesso che possa essere titolare di un marchio chi si ripropongaunicamente di cederne ad altri il diritto di farne uso, per le classicui si estende la tutela conferitagli dalla legge dietro pagamento di un corrispettivo( 36 ). Tale previsione ben testimonia la volontà di allontanamentoda un sistema nel quale la sola funzione giuridicamente tutelata del marchioera quella d’indicazione di provenienza, al fine di riconoscere allo stessoanche un valore suggestivo od evocativo in sé ( 37 ); non si potrebbe comprendere,d’altronde, la possibilità che la titolarità del marchio sia svincolatadalla qualità di imprenditore.A completamento dell’assunto circa la meritevolezza dell’interesse allosfruttamento del valore attrattivo del marchio, da parte di chi lo registra infunzione dell’utilizzazione nell’<strong>impresa</strong> altrui, è il testo profondamente innovatodegli artt. 15 l. marchi (attuale art. 23, Codice Proprietà Industriale)e 2573 c.c. ( 38 ); tali previsioni, infatti, consentono espressamente – a differenzadella normativa previgente – che la circolazione del segno distintivodei beni avvenga anche in assenza di un coevo trasferimento di un ramo( 35 ) Marasà, La circolazione del marchio, in Riv. dir. civ., 1996, II, p. 493; Id., voce Merchandising,cit., p. 4.( 36 ) Mayr, in Codice della proprietà industriale, estratto da Ubertazzi, Padova, 2009, p. 97;Cavani, Commento generale alla riforma, in La riforma della legge marchi, a cura di Ghidini,Padova, 1995, p. 8; Di Cataldo, I contratti di merchandising nella nuova legge marchi, cit., p.68; Ricolfi, Il contratto di merchandising, cit., il quale rileva come la riforma del diritto deimarchi abbia incrementato la sicurezza dei contratti di merchandising aventi per oggetto unmarchio ed abbia portato ad una parificazione del trattamento di questi accordi con quello degliaccordi concernenti opere dell’ingegno, nomi e immagine. Per il character ed il personalitymerchandising, non si poteva, infatti, mettere in discussione la validità dell’operazione, attesoche il nostro ordinamento sicuramente attribuisce una specifica protezione a ciascuna delleentità corrispondenti (e v. artt. 7-9 e 19 c.c.; 12 l. autore).( 37 ) Mayr, in Codice della proprietà industriale, cit., p. 96; al riguardo anche Di Cataldo,I contratti di merchandising nella nuova legge marchi, cit., p. 70.( 38 ) Marasà, La circolazione del marchio, cit., p. 493.

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