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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 205provenienti dal mercato e già fatte proprie da una parte della dottrina ( 29 ) edella giurisprudenza ( 30 ), in tema di trasferimento o concessione in licenzadel marchio, anche per prodotti o servizi distanti da quelli originari per iquali il marchio è stato registrato.In altre parole, dopo la riforma del 1992, non vi è più alcun ostacolo legislativo– diversamente da quanto avveniva in passato – al fatto che il titolaredi un marchio che goda di “rinomanza”, secondo il testo dell’art. 1,comma 1°, lett. c), legge marchi (ora comma 1°, art. 20, Codice Proprietà Industriale),possa invocare una protezione allargata, che si estende ben al dilà dei settori nei quali egli abbia portato il segno alla sua originaria affermazione( 31 ). Tale disposizione, infatti, prevede che il titolare del marchio chegode di rinomanza « ha il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, diusare . . . c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizianche non affini » (art. 20, comma 1°, lett. c), Codice Proprietà Industriale).In tal modo, il titolare del marchio che gode di rinomanza ha la possibilitàdi consentire l’uso del proprio marchio per prodotti anche non affini aipropri e cioè per prodotti frutto di un’attività imprenditoriale diversa rispettoa quella esercitata ( 32 ) oppure anche per prodotti per i quali egli non ha registratoil proprio marchio ( 33 ).Né tantomeno vi sono più incertezze, di fronte al nuovo testo dell’art.22 l. m. (attuale art. 19, Codice Proprietà Industriale), che chiunque possaregistrare un segno come marchio anche quando non abbia intenzione diprocedere in prima persona alla fabbricazione ed al commercio dei beni conesso contrassegnati ma programmi invece di concedere la facoltà di sfruttamentoeconomico del segno ad un terzo a ciò autorizzato ( 34 ). In altre parole,sono definitivamente superate le obiezioni circa la meritevolezza del-( 29 ) Al riguardo, Galgano, Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppidi società, licenze, merchandising, cit., p. 190; Frignani, I problemi giuridici del merchandising,cit., p. 42; Ricolfi, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, cit., p. 491.Sul punto anche Auteri, Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotto « originali», Milano, 1973, p. 316.( 30 ) In proposito, si veda l’evoluzione giurisprudenziale verso la legittimazione della praticadel merchandising, riportata in Auteri, Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchid’<strong>impresa</strong> mediante merchandising, cit., p. 520; Galgano, Il marchio nei sistemi produttivi integrati:sub-forniture, gruppi di società, licenze, merchandising, cit., p. 178; Frignani, Dassi,Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità, cit., p. 140.( 31 ) Ricolfi, Il contratto di merchandising, cit., p. 41; Di Cataldo, I contratti di merchandisingnella nuova legge marchi, cit., p. 69; Marasà, voce Merchandising, cit., p. 4.( 32 ) Cantamessa, Merchandising, sponsorizzazioni e diritti di immagine, cit., p. 504.( 33 ) Di Cataldo, I contratti di merchandising nella nuova legge marchi, cit., p. 70.( 34 ) Ricolfi, Il contratto di merchandising, cit., p. 41.

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