SAGGI 203contratti di merchandising dei marchi, sotto il profilo che il concedente normalmenteattribuisce a terzi il diritto di uso del marchio per prodotti nonsolo da lui non posti in commercio ma anche non affini a quelli da lui fabbricati( 18 ). In altri termini, prima della riforma, in base alla ratio sopra indicata,si tendeva ad escludere che il concedente potesse vantare un’esclusivasui prodotti merceologicamente distanti da quelli da lui commercializzati eciò anche se provvedeva alla registrazione del marchio per le classi corrispondenti( 19 ). In particolare, vi era un ostacolo legislativo alla validità dellaregistrazione ultramerceologica, rappresentato dall’art. 22 l. m. (r.d. 21 giugno1942, n. 929), secondo il quale poteva « ottenere il brevetto per marchiod’<strong>impresa</strong> chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella sua industria o nelsuo commercio ». Alla stregua di tale disposizione, il presupposto per la protezione,collegata al dato formale della registrazione, era l’utilizzo nell’<strong>impresa</strong>,così che il deposito di un marchio al solo fine di concedere una licenzapoteva essere dichiarato nullo ( 20 ); di conseguenza, chi aveva ottenutouna registrazione in relazione a settori produttivi lontani da quello in cuioperava non era certo di poter ottenere adeguata tutela ( 21 ). Contestualmente,il concedente, in assenza di un potere di vietare ai terzi l’uso delmarchio per prodotti estranei all’attività dell’azienda, non poteva neppureattribuire, con certezza, ad un concessionario l’autorizzazione corrispondentea titolo oneroso: il contratto avrebbe potuto essere dichiarato privo dicausa o di oggetto ( 22 ).Alla stregua della funzione attribuita al marchio, di indicazione diprovenienza del prodotto, è da collocare anche l’interpretazione cheveniva data all’art. 15 l. m. (r.d. 21 giugno 1942, n. 929) ( 23 ) ed all’art. 2573( 18 ) Ricolfi, Il contratto di merchandising, cit., p. 41.( 19 ) Ricolfi, Il contratto di merchandising, cit., p. 41.( 20 ) Lo evidenzia Frignani, I problemi giuridici del merchandising, cit., p. 37; Frignani,Dassi, Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità, cit., p. 137; Auteri, Losfruttamento del valore suggestivo dei marchi d’<strong>impresa</strong> mediante merchandising, in questa rivista,1989, p. 525.( 21 ) Frignani, Dassi, Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità, cit., p.137.( 22 ) Ricolfi, Il contratto di merchandising, cit., p. 41; Di Cataldo, I contratti di merchandisingnella nuova legge marchi, in La riforma della legge marchi, a cura di Ghidini, Padova,1995, p. 68; parte della dottrina (Galgano, Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture,gruppi di società, licenze, merchandising, in questa rivista, 1987, p. 190; Id., Diritto civile ecommerciale, 3.1, Padova, 1990, p. 181), comunque, riteneva perfettamente ammissibile ilcontratto di merchandising, tenuto conto dei controlli di qualità riservati al licenziante ed il divietoper il licenziatario di apporre il marchio del primo su prodotti che non avessero superatopositivamente il controllo.( 23 ) Art. 15: « Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento
204 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011c.c. ( 24 ). Si riteneva, infatti, che l’uso del marchio potesse essere trasferitosolo a titolo esclusivo e soltanto con l’azienda o con un ramo di questa, al finedi impedire l’inganno del pubblico, circa la provenienza dei prodotti ( 25 ).Alla luce di tale quadro giuridico, volto ad assicurare che il marchio venisseutilizzato solo per contraddistinguere i prodotti dell’<strong>impresa</strong> ( 26 ), sonoevidenti gli ostacoli frapposti al contratto di merchandising: in quest’ultimo,il marchio non viene usato per assolvere la funzione appena indicata masoltanto come valore in sé per la sua efficacia suggestiva e pubblicitaria;normalmente, inoltre, non si trasferisce alcun “ramo d’azienda” e spesso siopera tramite licenze non esclusive ( 27 ).Solo con l’evoluzione della normativa di cui alla riforma del 1992, concui si è reciso il rapporto tra titolarità dell’azienda e titolarità del marchio èstata offerta una piena legittimazione al contratto di merchandising. In particolare,la funzione distintiva del marchio – inteso come indicatore di provenienza,in origine ritenuta la funzione prevalente ed irrinunciabile delmarchio – viene ridimensionata con la riforma del 1992, non occupando piùla posizione centrale ed esclusiva, occupata in precedenza nell’ambito deldiritto dei marchi. Si è preso coscienza, infatti, che il marchio può assumerevalore, e di conseguenza può essere tutelato, come bene a sé, nella suafunzione suggestiva o pubblicitaria ( 28 ). In tal modo, a seguito della riforma– con gli attuali artt. 23, 19 e 20 del Codice della Proprietà Industriale (rispettivamentegià artt. 15, 22 e 1, comma 1°, l. m., come modificati a seguitodella riforma del 1992) e con l’art. 2573 c.c. – sono state recepite le istanzedell’azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento delmarchio stesso avvenga per l’uso di esso a titolo esclusivo.In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteridei prodotti o merci che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico ».( 24 ) Il comma 1° dell’art. 2573 c.c., prima della modifica operata dall’art. 83 d.lgs. 4 dicembre1992, n. 480, disponeva che « Il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato può essere trasferitosoltanto con l’azienda o con un ramo particolare di questa ».( 25 ) Sul punto, Frignani, Dassi, Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità,cit., p. 140; Frignani, I problemi giuridici del merchandising, cit., p. 39; Mosso, Legittimazionealla registrazione del marchio e contratto di merchandising, in Riv. dir. sport., 1992, p.105. Sui problemi circa l’ammissibilità dei contratti di merchandising, anteriormente alla riformadel 1992, si segnala anche Mayr, in Codice della proprietà industriale, estratto da Ubertazzi,Padova, 2009, p. 100.( 26 ) Auteri, Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d’<strong>impresa</strong> mediante merchandising,cit., p. 516.( 27 ) Lo sottolinea Frignani, Dassi, Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità,cit., p. 140.( 28 ) Sul punto si segnala Magni, Merchandising e sponsorizzazione, Padova, 2002, p. 36.
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