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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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204 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011c.c. ( 24 ). Si riteneva, infatti, che l’uso del marchio potesse essere trasferitosolo a titolo esclusivo e soltanto con l’azienda o con un ramo di questa, al finedi impedire l’inganno del pubblico, circa la provenienza dei prodotti ( 25 ).Alla luce di tale quadro giuridico, volto ad assicurare che il marchio venisseutilizzato solo per contraddistinguere i prodotti dell’<strong>impresa</strong> ( 26 ), sonoevidenti gli ostacoli frapposti al contratto di merchandising: in quest’ultimo,il marchio non viene usato per assolvere la funzione appena indicata masoltanto come valore in sé per la sua efficacia suggestiva e pubblicitaria;normalmente, inoltre, non si trasferisce alcun “ramo d’azienda” e spesso siopera tramite licenze non esclusive ( 27 ).Solo con l’evoluzione della normativa di cui alla riforma del 1992, concui si è reciso il rapporto tra titolarità dell’azienda e titolarità del marchio èstata offerta una piena legittimazione al contratto di merchandising. In particolare,la funzione distintiva del marchio – inteso come indicatore di provenienza,in origine ritenuta la funzione prevalente ed irrinunciabile delmarchio – viene ridimensionata con la riforma del 1992, non occupando piùla posizione centrale ed esclusiva, occupata in precedenza nell’ambito deldiritto dei marchi. Si è preso coscienza, infatti, che il marchio può assumerevalore, e di conseguenza può essere tutelato, come bene a sé, nella suafunzione suggestiva o pubblicitaria ( 28 ). In tal modo, a seguito della riforma– con gli attuali artt. 23, 19 e 20 del Codice della Proprietà Industriale (rispettivamentegià artt. 15, 22 e 1, comma 1°, l. m., come modificati a seguitodella riforma del 1992) e con l’art. 2573 c.c. – sono state recepite le istanzedell’azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento delmarchio stesso avvenga per l’uso di esso a titolo esclusivo.In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteridei prodotti o merci che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico ».( 24 ) Il comma 1° dell’art. 2573 c.c., prima della modifica operata dall’art. 83 d.lgs. 4 dicembre1992, n. 480, disponeva che « Il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato può essere trasferitosoltanto con l’azienda o con un ramo particolare di questa ».( 25 ) Sul punto, Frignani, Dassi, Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità,cit., p. 140; Frignani, I problemi giuridici del merchandising, cit., p. 39; Mosso, Legittimazionealla registrazione del marchio e contratto di merchandising, in Riv. dir. sport., 1992, p.105. Sui problemi circa l’ammissibilità dei contratti di merchandising, anteriormente alla riformadel 1992, si segnala anche Mayr, in Codice della proprietà industriale, estratto da Ubertazzi,Padova, 2009, p. 100.( 26 ) Auteri, Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d’<strong>impresa</strong> mediante merchandising,cit., p. 516.( 27 ) Lo sottolinea Frignani, Dassi, Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità,cit., p. 140.( 28 ) Sul punto si segnala Magni, Merchandising e sponsorizzazione, Padova, 2002, p. 36.

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