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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 203contratti di merchandising dei marchi, sotto il profilo che il concedente normalmenteattribuisce a terzi il diritto di uso del marchio per prodotti nonsolo da lui non posti in commercio ma anche non affini a quelli da lui fabbricati( 18 ). In altri termini, prima della riforma, in base alla ratio sopra indicata,si tendeva ad escludere che il concedente potesse vantare un’esclusivasui prodotti merceologicamente distanti da quelli da lui commercializzati eciò anche se provvedeva alla registrazione del marchio per le classi corrispondenti( 19 ). In particolare, vi era un ostacolo legislativo alla validità dellaregistrazione ultramerceologica, rappresentato dall’art. 22 l. m. (r.d. 21 giugno1942, n. 929), secondo il quale poteva « ottenere il brevetto per marchiod’<strong>impresa</strong> chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella sua industria o nelsuo commercio ». Alla stregua di tale disposizione, il presupposto per la protezione,collegata al dato formale della registrazione, era l’utilizzo nell’<strong>impresa</strong>,così che il deposito di un marchio al solo fine di concedere una licenzapoteva essere dichiarato nullo ( 20 ); di conseguenza, chi aveva ottenutouna registrazione in relazione a settori produttivi lontani da quello in cuioperava non era certo di poter ottenere adeguata tutela ( 21 ). Contestualmente,il concedente, in assenza di un potere di vietare ai terzi l’uso delmarchio per prodotti estranei all’attività dell’azienda, non poteva neppureattribuire, con certezza, ad un concessionario l’autorizzazione corrispondentea titolo oneroso: il contratto avrebbe potuto essere dichiarato privo dicausa o di oggetto ( 22 ).Alla stregua della funzione attribuita al marchio, di indicazione diprovenienza del prodotto, è da collocare anche l’interpretazione cheveniva data all’art. 15 l. m. (r.d. 21 giugno 1942, n. 929) ( 23 ) ed all’art. 2573( 18 ) Ricolfi, Il contratto di merchandising, cit., p. 41.( 19 ) Ricolfi, Il contratto di merchandising, cit., p. 41.( 20 ) Lo evidenzia Frignani, I problemi giuridici del merchandising, cit., p. 37; Frignani,Dassi, Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità, cit., p. 137; Auteri, Losfruttamento del valore suggestivo dei marchi d’<strong>impresa</strong> mediante merchandising, in questa rivista,1989, p. 525.( 21 ) Frignani, Dassi, Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità, cit., p.137.( 22 ) Ricolfi, Il contratto di merchandising, cit., p. 41; Di Cataldo, I contratti di merchandisingnella nuova legge marchi, in La riforma della legge marchi, a cura di Ghidini, Padova,1995, p. 68; parte della dottrina (Galgano, Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture,gruppi di società, licenze, merchandising, in questa rivista, 1987, p. 190; Id., Diritto civile ecommerciale, 3.1, Padova, 1990, p. 181), comunque, riteneva perfettamente ammissibile ilcontratto di merchandising, tenuto conto dei controlli di qualità riservati al licenziante ed il divietoper il licenziatario di apporre il marchio del primo su prodotti che non avessero superatopositivamente il controllo.( 23 ) Art. 15: « Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento

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