SAGGI 201te il quale il titolare di un marchio od altro segno distintivo (quale nome, figurao segno) che abbia acquisito notorietà tra il pubblico in un certo settore,ne concede la facoltà di uso ad un altro imprenditore, affinché lo stessosegno sia apposto su prodotti di natura notevolmente diversa rispetto ai beniche hanno dato successo al marchio od al segno distintivo e per i quali, inprecedenza, è stato realizzato e registrato ( 10 ). Analoga definizione è contenutanel comma 4° dell’art. 1 della proposta di legge, in precedenza citata, intema di « Disposizioni per la tutela dei segni distintivi delle società sportive, entie federazioni, e per la disciplina della loro utilizzazione commerciale e dellesponsorizzazioni sportive » ( 11 ).Alla luce di siffatta definizione, appare condivisibile l’osservazione secondocui il merchandising altera le tradizionali tecniche di marketing, allastregua delle quali un produttore generalmente affronta rilevanti costi inizialiper produrre un bene di elevata qualità, poi investe notevoli risorse perpubblicizzare e promuovere le vendite del prodotto, nella speranza che iconsumatori acquistino i beni in quantità tali da recuperare le spese e conseguireutili. Con il merchandising, infatti, detto schema viene trasformato:il produttore, con un limitato investimento iniziale od addirittura senza alcuninvestimento di capitale, acquisisce la licenza su di un segno distintivonoto, che sia idoneo a far distinguere immediatamente il suo prodotto daquello dei concorrenti ( 12 ). Il merchandising, in ogni caso, deve essere tenutodistinto dal contratto di licenza di marchio (cd. licensing); quest’ultimoindica il contratto di licenza d’uso del marchio, concesso dal titolare ad altrosoggetto affinché apponga il marchio stesso su prodotti o servizi identici osimili a quelli per cui il segno è stato creato e su cui viene apposto dal titola-( 10 ) Frignani, I problemi giuridici del merchandising, in Riv. dir. ind., 1988, p. 34; Galgano,Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, merchandising,in questa rivista, 1987, p. 188; Ricolfi, Il contratto di merchandising, in Dir. ind., 1999,p. 41;Id., Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, Milano, 1991, p. 34; Auteri,I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione delnome e quella del marchio, in Nuova giur. civ., 1995, I, p. 103; Marasà, voce Merchandising, inEnc. giur. Treccani, Roma, 1993, p. 1; Delli Priscoli, Il merchandising tra franchising e sponsorizzazione,cit., p. 1103.( 11 ) Art. 1, comma 4°: « ai fini della presente legge, con il termine “merchandising” si fa riferimentoalle tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società sportiva,di un ente sportivo, di una federazione sportiva o del CONI, nel commercio di prodotti o diservizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto dimerchandising è l’accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivoconcede la facoltà di uso del marchio stesso a un altro soggetto per apporlo su prodotti o perabbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro dirittoesclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza ».( 12 ) Gatti, Il merchandising e la sua disciplina giuridica, in Riv. dir. comm., 1989, p. 122.
202 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011re. Lo scopo primario, pertanto, è quello di espandere la presenza del segnosul mercato, nell’ambito del settore di attività del titolare del marchio, tramitela commercializzazione di prodotti immessi sul mercato da aziende dialtri imprenditori ( 13 ). La peculiarità che contraddistingue il merchandising,invece, è rappresentata dal fatto che il soggetto che ha portato all’affermazioneoriginaria (“primaria”) un marchio (ma potrebbe trattarsi anche diopera dell’ingegno, nome civile e ritratto ( 14 ) concede ad un altro imprenditorela facoltà di farne un uso ulteriore (“secondario”) in un campo totalmentediverso da quello iniziale ( 15 ). In tal modo, il marchio diventa un beneautonomo, immateriale, che viene utilizzato come un valore in sé, per lasua efficacia suggestiva o pubblicitaria, che determina il conferimento dipregi commerciali all’imprenditore ed ai suoi prodotti ( 16 ). Tenuto conto ditale funzione del marchio nell’ambito del merchandising, si ponevano ostacoligiuridici di rilievo alla legittimità stessa del contratto, nella legislazionesui marchi anteriore alla riforma del 1992.Nel previgente sistema, infatti, la tutela giuridica del marchio era approntataesclusivamente nei limiti della funzione di indicazione di provenienzadel prodotto, nel senso di garantire la corrispondenza tra il prodottocontraddistinto nel mercato con un dato marchio e l’<strong>impresa</strong> titolare delmarchio stesso, così da tutelare il legittimo affidamento del consumatoresull’effettiva provenienza del prodotto nonché sulle qualità riferibili all’<strong>impresa</strong>produttrice ( 17 ). Così facendo, era messa in discussione la validità dei( 13 ) Musumarra, La disciplina dei contratti di sponsorizzazione e di merchandising nellosport, in Diritto dello sport, a cura di Coccia, De Silvestri, Forlenza, Fumagalli, Musumarra,Selli, Firenze, 2008, p. 327; Marasà, voce Merchandising, cit., p. 3.( 14 ) In caso di diritto d’autore, si fa riferimento al character merchandising, mentre nel casodi nomi e ritratti si suole far riferimento al cd. personality merchandising; sul punto, Ricolfi,Il contratto di merchandising, cit., p. 41; Marasà, voce Merchandising, cit., p. 1. Su un casodi merchandising riguardante l’effige di un noto calciatore, si segnala Cass., 10 novembre1979, n. 5790; al riguardo, le considerazioni di Frignani, Dassi, Introvigne, Sponsorizzazione,Merchandising, Pubblicità, cit., p. 132.( 15 ) Ricolfi, Il contratto di merchandising, cit., p. 41; Di Cataldo, I contratti di merchandisingnella nuova legge marchi, in La riforma della legge marchi, a cura di Ghidini, Padova,1995, p. 74; Marasà, voce Merchandising, cit., p. 1.( 16 ) Musumarra, La disciplina dei contratti di sponsorizzazione e di merchandising nellosport, cit., p. 327.( 17 ) Sulla funzione di indicazione di provenienza, dove il concetto rinvia al collegamentotra marchio ed <strong>impresa</strong>, si veda esaustivamente Zorzi, Il marchio come valore di scambio, Padova,1995, p. 90; al riguardo anche Auteri, Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchid’<strong>impresa</strong> mediante merchandising, in questa rivista, 1989, p. 513; De Silvestri, Le operazionidi sponsorizzazione e il merchandising delle società calcistiche, cit., p. 142; Frignani, I problemigiuridici del merchandising, cit., p. 39.
- Page 1:
ISSN 1123-5055PUBBLICAZIONE BIMESTR
- Page 5 and 6:
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATACopy
- Page 7 and 8:
VI INDICE-SOMMARIO CONTRATTO E IMPR
- Page 9 and 10:
VIII INDICE-SOMMARIO CONTRATTO E IM
- Page 11 and 12:
2 CONTRATTO E IMPRESA 1/20111990, p
- Page 13 and 14:
4 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011me la s
- Page 15 and 16:
6 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Si erra
- Page 17 and 18:
8 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ditori
- Page 19 and 20:
10 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Con il
- Page 21 and 22:
12 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011anche
- Page 23 and 24:
14 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011A tal
- Page 25 and 26:
Formalismo negoziale e nullità: le
- Page 27 and 28:
18 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011zioni
- Page 29 and 30:
20 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011riment
- Page 31 and 32:
22 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011appare
- Page 33 and 34:
24 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011va del
- Page 35 and 36:
26 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011annida
- Page 37 and 38:
28 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011piegan
- Page 39 and 40:
30 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011trasmi
- Page 41 and 42:
32 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Qualif
- Page 43 and 44:
34 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ne di
- Page 45 and 46:
36 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011rio in
- Page 47 and 48:
38 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ni, po
- Page 49 and 50:
40 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011insiem
- Page 51 and 52:
42 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011certez
- Page 53 and 54:
44 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ecc.
- Page 55 and 56:
46 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ne plu
- Page 57 and 58:
48 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011use an
- Page 59 and 60:
50 CONTRATTO E IMPRESA 1/20111441 c
- Page 61 and 62:
52 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011chant
- Page 63 and 64:
54 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011nazion
- Page 65 and 66:
La natura contrattuale dei verbali
- Page 67 and 68:
58 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ritto
- Page 69 and 70:
60 CONTRATTO E IMPRESA 1/20113. - L
- Page 71 and 72:
62 CONTRATTO E IMPRESA 1/20119 anni
- Page 73 and 74:
64 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011rende
- Page 75 and 76:
66 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011acquis
- Page 77 and 78:
68 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Ad olt
- Page 79 and 80:
70 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011verno
- Page 82 and 83:
SaggiGIOVANNA VISINTINILa circolazi
- Page 84 and 85:
SAGGI 75Il diritto comunitario ha a
- Page 86 and 87:
SAGGI 77costituzionale italiana cer
- Page 88 and 89:
SAGGI 79risprudenza della Corte eur
- Page 90 and 91:
SAGGI 81responsabilità adeguata al
- Page 92 and 93:
SAGGI 83l’ambiente. Argomentazion
- Page 94 and 95:
SOCIETÀANDREA CAPRARADecadenza dei
- Page 96 and 97:
SAGGI 87meno di un suo accertamento
- Page 98 and 99:
SAGGI 89tamento che dovrebbe avveni
- Page 100 and 101:
SAGGI 91tispecie”; ii) l’ineleg
- Page 102 and 103:
SAGGI 93za che ciò pregiudichi o l
- Page 104 and 105:
SAGGI 95dente la cui violazione, se
- Page 106 and 107:
SAGGI 97dovere di informazione può
- Page 108 and 109:
SAGGI 99ne spetterebbe a chiunque v
- Page 110 and 111:
SAGGI 101fluenti in un medesimo pro
- Page 112 and 113:
SAGGI 103se tali irregolarità si p
- Page 114 and 115:
SAGGI 105dai sindaci, ma non incide
- Page 116 and 117:
SAGGI 107re, di guisa, l’esigenza
- Page 118 and 119:
SAGGI 109i fatti e gli atti del par
- Page 120 and 121:
SAGGI 111storia anche al di fuori d
- Page 122 and 123:
SAGGI 113La delega dà vita ad un n
- Page 124 and 125:
SAGGI 115espressamente dall’art.
- Page 126 and 127:
SAGGI 117Volendo schematizzare i re
- Page 128 and 129:
SAGGI 119Di guisa, sembra corretto
- Page 130 and 131:
SAGGI 121Si rifletta: l’estrinsec
- Page 132 and 133:
SAGGI 123Attesa la presenza di disp
- Page 134 and 135:
SAGGI 125All’esito della comprens
- Page 136 and 137:
SAGGI 127I delegati possono disatte
- Page 138 and 139:
SAGGI 129La legittimità delle clau
- Page 140 and 141:
SAGGI 131mandati e procure speciali
- Page 142 and 143:
SAGGI 133to della delega, senza tut
- Page 144 and 145:
SAGGI 135convocata dagli amministra
- Page 146 and 147:
SAGGI 137Il formante giurisprudenzi
- Page 148 and 149:
SAGGI 139Atteso l’allontanamento
- Page 150 and 151:
SAGGI 141responsabili per fatto e c
- Page 152 and 153:
SAGGI 143ghe conferite siano limita
- Page 154 and 155:
SAGGI 145sunta al rango di bene pub
- Page 156 and 157:
SAGGI 147Se i flussi informativi da
- Page 158 and 159:
SAGGI 149La, normativamente dispost
- Page 160 and 161: SAGGI 151Nell’ambito degli organi
- Page 162 and 163: SAGGI 153che solo per culpa in vigi
- Page 164 and 165: SAGGI 155Dai casi presentatisi e da
- Page 166 and 167: SAGGI 157Al riguardo, si distingue
- Page 168 and 169: SAGGI 159Diversamente avviene invec
- Page 170 and 171: SAGGI 161L’organizzatore dovrà i
- Page 172 and 173: SAGGI 163va” ( 36 ) (cd. rischio
- Page 174 and 175: SAGGI 165l’interno dello stadio (
- Page 176 and 177: SAGGI 167la specie, durante una cor
- Page 178 and 179: SAGGI 169A tal fine, si è ritenuto
- Page 180 and 181: SAGGI 171tipo di attività sportiva
- Page 182 and 183: SAGGI 173L’organizzatore dovrà q
- Page 184 and 185: SAGGI 175Sotto il secondo profilo,
- Page 186 and 187: SAGGI 177Quanto alla accezione di
- Page 188 and 189: SAGGI 179della responsabilità che
- Page 190 and 191: SAGGI 181Ci si interroga, infine, i
- Page 192 and 193: SAGGI 183organizzazione dei quali e
- Page 194 and 195: SAGGI 185Si tratta di una pronuncia
- Page 196 and 197: SAGGI 187sina, organizzatrice della
- Page 198 and 199: SAGGI 189di terzi, dal momento che
- Page 200 and 201: SAGGI 191tività pericolosa anche i
- Page 202 and 203: SAGGI 193rebbe sulla società di ca
- Page 204 and 205: SAGGI 195esponga ad un rischio supe
- Page 206 and 207: SAGGI 197scipline di per sé “per
- Page 208 and 209: SAGGI 199e del Coni, utilizzati dal
- Page 212 and 213: SAGGI 203contratti di merchandising
- Page 214 and 215: SAGGI 205provenienti dal mercato e
- Page 216 and 217: SAGGI 207aziendale. Siffatto princi
- Page 218 and 219: SAGGI 209normalmente, non producono
- Page 220 and 221: SAGGI 211ti in campo artistico, let
- Page 222 and 223: SAGGI 2134. - Sono ben evidenti le
- Page 224 and 225: SAGGI 215nitura, allo stesso modo d
- Page 226 and 227: SAGGI 217finiscono per avere notevo
- Page 228 and 229: SAGGI 219cui vi sia il consenso da
- Page 230 and 231: SAGGI 221In ogni caso, lo sponsor t
- Page 232 and 233: SAGGI 223lativo corrispettivo ( 99
- Page 234 and 235: SAGGI 225zazione parassita (“ambu
- Page 236 and 237: SAGGI 227della Costituzione, la res
- Page 238 and 239: SAGGI 229decisione giurisdizionale
- Page 240 and 241: SAGGI 231possono deferire la soluzi
- Page 242 and 243: SAGGI 233Il decreto n. 28 del 2010
- Page 244 and 245: SAGGI 235Nel rito del lavoro l’ar
- Page 246 and 247: SAGGI 237troversie e c’è, d’al
- Page 248 and 249: SAGGI 239decisione basata sulle rig
- Page 250 and 251: SAGGI 241nel codice di procedura ci
- Page 252 and 253: SAGGI 243caso certamente l’arti.
- Page 254 and 255: SAGGI 245ra privata, la differenza
- Page 256 and 257: SAGGI 247gresso nei conflitti di la
- Page 258: SAGGI 249lazione alle materie di cu
- Page 261 and 262:
252 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Il co
- Page 263 and 264:
254 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011l’a
- Page 265 and 266:
256 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011contr
- Page 267 and 268:
258 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Parte
- Page 269 and 270:
260 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011giuri
- Page 271 and 272:
262 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011L’e
- Page 273 and 274:
264 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Nonos
- Page 275 and 276:
266 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011tipo
- Page 277 and 278:
268 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011richi
- Page 279 and 280:
270 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011te se
- Page 281 and 282:
272 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011(v. s
- Page 283 and 284:
274 CONTRATTO E IMPRESA 1/20111) la
- Page 285 and 286:
276 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Notia
- Page 287 and 288:
278 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011anche
- Page 289 and 290:
280 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011perdi
- Page 291 and 292:
282 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011d’i
- Page 293 and 294:
284 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Volen
- Page 297 and 298:
Trattato di diritto fallimentare.Di
- Page 299:
I “Dialoghi” sono un bimestrale