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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 201te il quale il titolare di un marchio od altro segno distintivo (quale nome, figurao segno) che abbia acquisito notorietà tra il pubblico in un certo settore,ne concede la facoltà di uso ad un altro imprenditore, affinché lo stessosegno sia apposto su prodotti di natura notevolmente diversa rispetto ai beniche hanno dato successo al marchio od al segno distintivo e per i quali, inprecedenza, è stato realizzato e registrato ( 10 ). Analoga definizione è contenutanel comma 4° dell’art. 1 della proposta di legge, in precedenza citata, intema di « Disposizioni per la tutela dei segni distintivi delle società sportive, entie federazioni, e per la disciplina della loro utilizzazione commerciale e dellesponsorizzazioni sportive » ( 11 ).Alla luce di siffatta definizione, appare condivisibile l’osservazione secondocui il merchandising altera le tradizionali tecniche di marketing, allastregua delle quali un produttore generalmente affronta rilevanti costi inizialiper produrre un bene di elevata qualità, poi investe notevoli risorse perpubblicizzare e promuovere le vendite del prodotto, nella speranza che iconsumatori acquistino i beni in quantità tali da recuperare le spese e conseguireutili. Con il merchandising, infatti, detto schema viene trasformato:il produttore, con un limitato investimento iniziale od addirittura senza alcuninvestimento di capitale, acquisisce la licenza su di un segno distintivonoto, che sia idoneo a far distinguere immediatamente il suo prodotto daquello dei concorrenti ( 12 ). Il merchandising, in ogni caso, deve essere tenutodistinto dal contratto di licenza di marchio (cd. licensing); quest’ultimoindica il contratto di licenza d’uso del marchio, concesso dal titolare ad altrosoggetto affinché apponga il marchio stesso su prodotti o servizi identici osimili a quelli per cui il segno è stato creato e su cui viene apposto dal titola-( 10 ) Frignani, I problemi giuridici del merchandising, in Riv. dir. ind., 1988, p. 34; Galgano,Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, merchandising,in questa rivista, 1987, p. 188; Ricolfi, Il contratto di merchandising, in Dir. ind., 1999,p. 41;Id., Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, Milano, 1991, p. 34; Auteri,I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione delnome e quella del marchio, in Nuova giur. civ., 1995, I, p. 103; Marasà, voce Merchandising, inEnc. giur. Treccani, Roma, 1993, p. 1; Delli Priscoli, Il merchandising tra franchising e sponsorizzazione,cit., p. 1103.( 11 ) Art. 1, comma 4°: « ai fini della presente legge, con il termine “merchandising” si fa riferimentoalle tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società sportiva,di un ente sportivo, di una federazione sportiva o del CONI, nel commercio di prodotti o diservizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto dimerchandising è l’accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivoconcede la facoltà di uso del marchio stesso a un altro soggetto per apporlo su prodotti o perabbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro dirittoesclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza ».( 12 ) Gatti, Il merchandising e la sua disciplina giuridica, in Riv. dir. comm., 1989, p. 122.

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