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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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12 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011anche con un singolo creditore, sicché indicare una maggioranza quale requisitoha un senso, se quell’accordo si riverberi anche sulla minoranza.Ben potrebbe essere, peraltro, che l’effetto esterno consista solo nell’impedire,per sessanta giorni, azioni esecutive e nuove prelazioni, comeora vedremo, ma se la riforma si riducesse solo a questo, potremmo dire chela montagna abbia partorito un topolino, risultando in definitiva la proceduradi poca utilità pratica.A che pro introdurre gli accordi di ristrutturazione se i creditori esternial patto, in particolare i chirografari, devono comunque essere pagati al100% ed in tempi rapidissimi?Ciò detto, la regola generale per cui i contratti non producono effetti rispettoai terzi non è decisiva per risolvere il problema, perché l’art. 1372 c.c.fa salvi i casi previsti dalla legge ( 6 ), sicché il punto da verificare è se questodebba considerarsi o meno uno di tali casi.In tal senso è stato ricordato con esemplare chiarezza come il principiodi maggioranza contrasterebbe intimamente con la regola aurea dell’autonomiaprivata e se anche, in taluni casi, si potrebbe pur sempre ricondurrequel meccanismo di disciplina dei rapporti ad una preventiva adesione delprivato – sicché in definitiva ciò varrebbe a costituire “una preventiva accettazionedel principio di maggioranza” – vi sono molte diverse ipotesi, tra cuiproprio quelle concordatarie, ove una tale adesione non è minimamentepostulabile ( 7 ).Ora poiché il principio di maggioranza deve pur sempre ritenersi“un’eccezione alla regola di determinazione dei singoli” ( 8 ), si è detto cheladdove difetti la preventiva adesione del singolo, il presupposto di operativitàdebba essere individuato in un dato oggettivo, consistente nella “comunanzadi interessi in cui più persone versano, sia essa da loro costituitavolontariamente (società, associazioni, consorzi) oppure emergente, ancheindipendentemente dalla loro volontà, dalla convergenza dei loro interessi”.Con la conclusione che, ove difetti questa comunanza, allora il principiodi maggioranza non possa operare perché “nessuno può subire alterazionidella propria sfera giuridica indipendentemente dal concorso dellapropria volontà” ( 9 ).Tale indicazione va totalmente condivisa e costituisce il riferimento perverificare se, nel caso dell’accordo di ristrutturazione, si possa ravvisare unaconvergenza di interessi che legittimi l’operatività del principio di maggioranza,inteso qui come efficacia esterna del patto.( 6 ) Sul punto v. Galgano, Tratt. dir. civ., Padova, 2009, II, p. 484 ss.( 7 ) Galgano, La forza del numero e la legge della ragione, Bologna, 2007, p. 203.( 8 ) Galgano, La forza del numero e la legge della ragione, cit., p. 206.( 9 ) Galgano, cit., p. 204.

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