SAGGI 199e del Coni, utilizzati dalle aziende per le attività di sponsorizzazione o dimerchandising (art. 1) ( 4 ); inoltre, è previsto un espresso divieto di utilizzazionedei segni distintivi senza l’autorizzazione dei titolari, nonché di svolgimentodelle attività di ambush marketing (art. 2). Sono altresì dispostesanzioni amministrative pecuniarie specifiche, fatte salve le sanzioni giàpreviste dalla legislazione vigente, per i contraffattori od imitatori (art. 4).Particolare attenzione è dedicata anche alla destinazione dei segni distintividella società sportiva, in ipotesi del tutto particolari, come in caso di perditadi affiliazione, di fallimento o di cessazione dell’attività sportiva.Tale proposta di legge, anche se non sarà mai diritto vigente, bene esprimel’interesse per il fenomeno. In ogni caso, il tentativo delle società sportive– ed in particolare di quelle calcistiche – di sfruttare a livello commercialei propri segni distintivi è risalente nel tempo. In particolare, già nel lonta-( 4 ) Art. 1. (Tutela dei segni distintivi delle società sportive, degli enti sportivi e delle federazionisportive): « 1. Costituiscono segni distintivi di proprietà delle società sportive, degli entisportivi, delle federazioni sportive e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) i marchi,i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i trofei che contraddistinguono l’attivitàd’<strong>impresa</strong> di ciascuno dei predetti soggetti. Ai fini della presente legge, si intendono perattività d’<strong>impresa</strong>: le attività agonistico – sportive; le attività commerciali, connesse o nonconnesse a quelle agonistico-sportive; le attività di licenza d’uso dei predetti segni distintivi edi « merchandising », definito ai sensi del comma 4° . I segni distintivi, compresi quelli che nonsono nuovi elencati nell’art. 12 del Codice della proprietà industriale, di cui al d.lgs. 10 febbraio2005, n. 30, appartengono in via esclusiva, anche in deroga a quanto stabilito dal medesimoart. 12, a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma anche qualoragli stessi segni non siano stati utilizzati dai citati soggetti fin dall’inizio della loro attività maresi noti in conseguenza dell’attività stessa. 2. I segni distintivi di cui al comma 1° non possonocostituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle societàsportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive e del CONI cui rispettivamente appartengono,per qualsiasi classe di prodotti o di servizi, ad eccezione dei casi in cui siano oggettodi espressa richiesta e di autorizzazione scritta. 3. Il divieto di cui al comma 2° si applica ancheai segni distintivi che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque arichiamare i segni distintivi di cui al comma 1° e i relativi eventi o che, per le loro caratteristicheoggettive, possano indicare un collegamento con l’organizzazione o con lo svolgimentodelle manifestazioni sportive organizzate dalle società sportive, dagli enti sportivi, dalle federazionisportive o dal CONI. 4. Ai fini della presente legge, con il termine « merchandising » sifa riferimento alle tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società sportiva,di un ente sportivo, di una federazione sportiva o del CONI, nel commercio di prodotti odi servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto dimerchandising è l’accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivoconcede la facoltà di uso del marchio stesso a un altro soggetto per apporlo su prodotti o perabbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro dirittoesclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza. 5. Le registrazioni effettuate in violazionedel presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge ».
200 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011no 1979, la Lega Nazionale Calcio aveva invitato le società ad essa affiliate aprovvedere alla revisione del proprio marchio, emblema e logotipo, nonchéal deposito ed alla registrazione degli stessi, al fine di garantirsi un’eventualeesclusiva, per ogni settore merceologico, nonché per tutelarsi contro ogniabuso legalmente perseguibile ( 5 ). Molte società si sono uniformate: deltutto significativo il caso dell’A.S. Roma, che, dopo aver creato l’emblemadel “lupetto” ed averlo registrato come marchio in ben dodici classi merceologiche,stipulò numerosi contratti di cd. cessione di marchi sociali ( 6 ).Sempre nell’ottica di tentare di dare impulso alla crescita del fenomeno delmerchandising, nell’ambito del calcio professionistico, si deve interpretare,a partire dalla stagione sportiva 1995/1996, la decisione di assegnare alle societàdi calcio, di cui alla Lega Professionisti Serie A e B, la numerazione fissanelle maglie dei giocatori, con il nome degli stessi ( 7 ), al fine di incrementarela vendita delle repliche delle maglie da gioco.Nel corso degli anni, comunque, le società sportive hanno affinato letecniche per lo sfruttamento economico dei propri segni distintivi, al fine didare impulso alla vendita di prodotti recanti il segno distintivo del club. Inparticolare, al fine di potenziare tale fonte di profitto, alcune società sportiveprofessionistiche hanno sviluppato forme più complesse e differenti rispettoalle tradizionali forme di vendita di oggetti di largo consumo, tantoche talvolta sono state create apposite società al fine di accrescere il merchandisinged il marketing della società sportiva; a ciò si aggiunga che un indubbioimpulso alla diffusione del merchandising proviene dai siti Internetufficiali delle società calcistiche, attraverso i quali i tifosi possono acquistareon-line i prodotti ufficiali delle squadre ( 8 ).2. – Il merchandising è definito generalmente come un contratto atipico,ma socialmente tipizzato per essere utilizzato in conformità ad una prassicontrattuale ben consolidata, con caratteri omogenei e costanti ( 9 ), median-( 5 ) Al riguardo, De Silvestri, Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising dellesocietà calcistiche, in Riv. dir. sport., 1983, p. 137; De Giorgi, Sponsorizzazione e mecenatismo,Padova, 1988, p. 170; Ricolfi, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, Milano,1991, p. 56; Cantamessa, Merchandising, sponsorizzazioni e diritti di immagine, in Lineamentidi diritto sportivo, a cura di Cantamessa, Riccio, Sciacalepore, Milano, 2008, p. 509.( 6 ) De Silvestri, Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising delle società calcistiche,cit., p. 137.( 7 ) Liotta, Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Milano, 2009, p. 168.( 8 ) Al riguardo, si veda p. 85 del Prospetto informativo di offerta in opzione ai soci e ammissionea quotazione di azioni ordinarie Juventus Football Club s.p.a., del 24 maggio 2007, pubblicato,in http://www.consob.it.( 9 ) Sul merchandising quale contratto socialmente tipizzato, si veda Delli Priscoli, Ilmerchandising tra franchising e sponsorizzazione, in Giur. comm., 2004, 1, p. 1103, nota 1.
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