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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 199e del Coni, utilizzati dalle aziende per le attività di sponsorizzazione o dimerchandising (art. 1) ( 4 ); inoltre, è previsto un espresso divieto di utilizzazionedei segni distintivi senza l’autorizzazione dei titolari, nonché di svolgimentodelle attività di ambush marketing (art. 2). Sono altresì dispostesanzioni amministrative pecuniarie specifiche, fatte salve le sanzioni giàpreviste dalla legislazione vigente, per i contraffattori od imitatori (art. 4).Particolare attenzione è dedicata anche alla destinazione dei segni distintividella società sportiva, in ipotesi del tutto particolari, come in caso di perditadi affiliazione, di fallimento o di cessazione dell’attività sportiva.Tale proposta di legge, anche se non sarà mai diritto vigente, bene esprimel’interesse per il fenomeno. In ogni caso, il tentativo delle società sportive– ed in particolare di quelle calcistiche – di sfruttare a livello commercialei propri segni distintivi è risalente nel tempo. In particolare, già nel lonta-( 4 ) Art. 1. (Tutela dei segni distintivi delle società sportive, degli enti sportivi e delle federazionisportive): « 1. Costituiscono segni distintivi di proprietà delle società sportive, degli entisportivi, delle federazioni sportive e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) i marchi,i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i trofei che contraddistinguono l’attivitàd’<strong>impresa</strong> di ciascuno dei predetti soggetti. Ai fini della presente legge, si intendono perattività d’<strong>impresa</strong>: le attività agonistico – sportive; le attività commerciali, connesse o nonconnesse a quelle agonistico-sportive; le attività di licenza d’uso dei predetti segni distintivi edi « merchandising », definito ai sensi del comma 4° . I segni distintivi, compresi quelli che nonsono nuovi elencati nell’art. 12 del Codice della proprietà industriale, di cui al d.lgs. 10 febbraio2005, n. 30, appartengono in via esclusiva, anche in deroga a quanto stabilito dal medesimoart. 12, a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma anche qualoragli stessi segni non siano stati utilizzati dai citati soggetti fin dall’inizio della loro attività maresi noti in conseguenza dell’attività stessa. 2. I segni distintivi di cui al comma 1° non possonocostituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle societàsportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive e del CONI cui rispettivamente appartengono,per qualsiasi classe di prodotti o di servizi, ad eccezione dei casi in cui siano oggettodi espressa richiesta e di autorizzazione scritta. 3. Il divieto di cui al comma 2° si applica ancheai segni distintivi che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque arichiamare i segni distintivi di cui al comma 1° e i relativi eventi o che, per le loro caratteristicheoggettive, possano indicare un collegamento con l’organizzazione o con lo svolgimentodelle manifestazioni sportive organizzate dalle società sportive, dagli enti sportivi, dalle federazionisportive o dal CONI. 4. Ai fini della presente legge, con il termine « merchandising » sifa riferimento alle tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società sportiva,di un ente sportivo, di una federazione sportiva o del CONI, nel commercio di prodotti odi servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto dimerchandising è l’accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivoconcede la facoltà di uso del marchio stesso a un altro soggetto per apporlo su prodotti o perabbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro dirittoesclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza. 5. Le registrazioni effettuate in violazionedel presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge ».

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