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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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196 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011dei rigidi criteri applicativi utilizzati in giurisprudenza nel configurare gliobblighi di cautela posti a carico dell’organizzatore, agli effetti di ritenerequest’ultimo esonerato da responsabilità si tenda a porre in definitiva pursempre l’accento sul caso fortuito, inteso quale evento del tutto imprevedibileed eccezionale, che esuli dal controllo dell’organizzatore - società sportiva,e che abbia di per sé solo determinato il danno.Si assiste così ad uno spostamento di attenzione, dalla condotta e quindidalla diligenza e prudenza pretendibili dall’organizzatore, anche in lineacon quanto espressamente previsto dall’art. 2050 c.c., alla valorizzazionemassima del nesso causale, pretendendosi infatti che l’organizzatore sia tenutoa rispondere, ogniqualvolta non dimostri la specifica causa, straordinariaed imprevedibile, che abbia da sé determinato l’evento lesivo ( 126 ). Iltutto, in una prospettiva che muta l’astratto giudizio di prevedibilità ex ante,che ragionevolmente potrebbe e quindi dovrebbe porsi a carico dell’organizzatore,nella pretesa ad una valutazione, da parte del medesimo, dellaprevedibilità in concreto, ex post, dell’evento lesivo, come tale, oltre che deltutto irragionevole, eccessivamente gravosa per l’organizzatore, di fatto tenutoall’“impossibile”.Neppure appare convincente, quantomeno ove affermata in manieraassoluta, la tesi, per la quale l’organizzatore risponderebbe ex art. 2050 c.c.,vale a dire per esercizio di attività pericolosa, ogniqualvolta gli atleti risultasseroesposti “a conseguenze più gravi rispetto a quelle che potrebbero essereprodotte dagli errori del gesto sportivo” ( 127 ), vale a dire ad un rischio superiorea quello dagli stessi accettato.Sembra infatti a chi scrive, che, in linea con la pacifica accezione di “attivitàpericolosa”, come più sopra ricordata, la pericolosità della attività dell’organizzatorepossa essere ravvisata soltanto ogniqualvolta la stessa siaconnotata da una rischiosità peculiare ed intrinseca, quale per esempioquella dell’organizzatore di incontro di calcio professionistico ( 128 ), e chenon possa essere automaticamente indotta dal semplice superamento delrischio consentito, riconducibile a mancata predisposizione di cautele.D’altro canto, in ipotesi di organizzazione di eventi sportivi relativi a di-( 126 ) Nello stesso senso, Stanca, Natura della responsabilità dell’organizzatore di garesportive, cit., p. 150 ss.( 127 ) Così, fra le varie, Cass., 13.2.2009, n. 3528, cit., emanata a proposito di una gara dibob, e quindi di attività sportiva di per sé pericolosa.( 128 ) Ravvisata, in giurisprudenza e in dottrina, nella idoneità di detta attività e di dettieventi a muovere moltitudini di spettatori, assiepandoli tutti in un medesimo impianto sportivo.Assunto che potrebbe portare ad inferire che l’incontro professionistico giocato “a portechiuse” non connoti di pericolosità l’attività organizzativa.

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