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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 195esponga ad un rischio superiore a quello connaturato alla singola disciplinao gara, e quindi da essi accettato, o comunque, anche all’interno di detta sogliadi rischio, ove gli eventi lesivi possano ricondursi alla mancata predisposizionedi cautele imposte da prescrizioni tecniche, dai criteri di prudenzae diligenza operanti nel singolo ambito sportivo di riferimento, dai principigenerali di comune prudenza e diligenza, e comunque dalle caratteristichedella specifica disciplina.In tali casi, in favore degli atleti si potranno applicare, se dipendenti dall’organizzatore,l’art. 2087 c.c. e comunque, più specificatamente, le previsionidella l. n. 81 del 1991, operante anche con riguardo agli atleti inquadrabilicome lavoratori autonomi.Sempre in caso di eventi lesivi occorsi ad atleti, come si è visto ( 124 ), si èritenuta ipotizzabile, per il caso di organizzazione di evento calcistico professionistico,l’applicabilità dell’art. 2050 c.c., in tema di responsabilità perattività pericolosa e l’art. 2051 c.c., in tema di danni da cose in custodia.Quanto invece ai danni rientranti nel rischio “consentito”, gli stessi resterannoin linea di principio a carico dell’atleta, a meno che questi non dimostrila loro riconducibilità alla mancata osservanza di doverose cauteleda parte dell’organizzatore.Con riferimento agli eventi lesivi occorsi agli spettatori, poiché per essi– come pacificamente riconosciuto ( 125 ) – non vige il principio dell’accettazionedel rischio, si applicheranno all’organizzatore l’art. 1218 c.c., e/o l’art.2043 c.c. (ed inoltre, l’art. 2049 c.c., quanto alla responsabilità vicaria dellostesso).Sempre nei confronti degli spettatori, nei casi in cui l’attività dell’organizzatoresi configuri come “pericolosa” – come, ad esempio, viene ora reputataquella delle società di calcio professionistiche – si potrà applicare, oltreall’art. 1218 c.c., anche l’art. 2050 c.c.Relativamente ad entrambi i titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale,tuttavia, al di là del diverso soggetto su cui ricade l’onereprobatorio (il danneggiato, in caso di ritenuta applicabilità dell’art. 2043 c.c.,oppure il danneggiante, in ipotesi di operatività dell’art. 1218 c.c. oppuredell’art. 2050 c.c.), sembra comunque di poter affermare che, alla stregua( 124 ) Si vedano le superiori note 101 ss., sul “caso Giampà”.( 125 ) Per tutti, Galligani-Piscini, Riflessioni, cit., p. 119; Ponzanelli, Responsabilità civilee attività sportiva, cit., p. 603; in giurisprudenza, si v. Trib. Rovereto, 5.12.1989, cit., secondocui “il principio dell’assunzione del rischio […] mal si concilia con le nuove concezioni sociali:se è nell’interesse dell’organizzatore la presenza del pubblico agli incontri sportivi da luiorganizzati, sia per l’entrata pecuniaria che gli procura, sia per l’interesse pubblicitario che glideriva, è anche suo specifico obbligo quello di prendere tutte le misure di prudenza per tutelaredetto pubblico dal pericolo di danno alla sua incolumità”.

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