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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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194 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011non è stata in concreto ritenuta, essendo stata evidentemente addossata allasocietà di calcio organizzatrice la responsabilità per non aver fatto tutto ilpossibile per prevenire anche lo stesso fatto del terzo.Cosicché, alla luce delle decisioni sin qui richiamate sul profilo in considerazione,vale a dire quello degli eventi lesivi occorsi a spettatori e tifosi,può affermarsi, in linea generale, che l’onere della prova a carico dell’organizzatoreconsiste nel dimostrare in concreto che il fatto, per le modalità incui si è svolto, ha reso vana ogni possibile prevenzione.Con specifico riguardo alla responsabilità della società di calcio organizzatriceper i danni provocati da fatto dei tifosi, è poi emerso che, se pure inpassato è stata affermata dalla giurisprudenza la responsabilità della societàsportiva per fatti provocati dai tifosi nell’area antistante allo stadio e addiritturaper i danni cagionati dai tifosi stessi durante una partita in trasferta ( 122 ),più di recente è stata invece negata la responsabilità dell’organizzatore per idanni avvenuti ad opera dei tifosi al di fuori dello stadio, ed invece affermataper i fatti avvenuti all’interno dello stadio, ivi comprendendosi anchel’entrata e l’uscita dallo stesso ( 123 ).Come si può notare, l’esclusione della responsabilità dell’organizzatoreper fatti occorsi fuori dallo stadio – e a distanza di tempo dalla fine della partita– è stata sancita in relazione a casi per i quali il titolo invocato dal danneggiatoper far dichiarare la responsabilità dell’organizzatore era quellocontrattuale (acquisto del biglietto nel contratto cd. di “spettacolo”); la qualcosa, ben si comprende alla luce del rilievo che, ove il titolo della pretesa risarcitoriaazionata venga fondato sulla responsabilità contrattuale, è certamentepiù agevole per l’organizzatore far leva sull’esaurimento, a fine partitae fuori dallo stadio, delle prestazioni dallo stesso previste a proprio carico;in ipotesi di invocata responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c.,invece, meno semplice si presenta – alla luce del rigore probatorio con ilquale la giurisprudenza, come si è visto, è solita applicare l’art. 2050 c.c. all’attivitàdi organizzazione di eventi sportivi, ed in particolare di quelli calcistici– la prova, da parte della società di calcio organizzatrice, che l’eventodannoso, pur verificatosi fuori dallo stadio e a fine partita, esulava del tuttodalla propria sfera di controllo.5. – Come si è avuto modo di evidenziare, l’attività di organizzazione diun evento sportivo dà luogo a responsabilità nei confronti degli atleti ove li( 122 ) Così, rispettivamente, Trib. Torino, 14.2.1971, in Riv. dir. sport., 1972, p. 74, e App.Roma, 17.7.1971, in Riv. dir. sport., 1972, p. 256, entrambe richiamate da Bona, Castelnuovo,Monateri, La responsabilità civile, cit., p. 64.( 123 ) In tal senso, le già richiamate Trib. Milano, 21.3.1988, Trib. Milano, 18.1.1973, edApp. Milano, 30.3.1990.

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